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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2669/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva un unico motivo di cassazione per carenza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione e per violazione di norme processuali a pena di nullita'. In particolare contestava che non fosse mai stato richiesto il rito abbreviato (art. 444 c.p.p.) e che, nonostante cio', il Tribunale avesse in realta' pronunciato sentenza come se il rito abbreviato fosse stato adottato, con conseguente illegittima applicazione delle diminuenti connesse al rito. Il ricorrente aveva invece chiesto l'accesso al rito ex art. 444 senza il consenso del P.M., aveva poi consentito l'acquisizione degli atti ai sensi degli artt. 493 e 555 c.p.p. e, in discussione, aveva chiesto l'applicazione della sanzione ex art. 448 c.p.p. come gia' prevista nell'istanza art. 444; in appello era stata sollevata specifica eccezione sulla mancata applicazione del principio della domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato di ricettazione, commesso il 09/06/2010, si e' estinto per prescrizione. Tenuto conto delle cause di sospensione intervenute, il termine massimo di prescrizione di dieci anni (ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.) e' maturato il 05/09/2021, successivamente alla pronuncia impugnata; poiche' il ricorso non era inammissibile, il rapporto di impugnazione consentiva di rilevare e dichiarare la causa estintiva ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha quindi ritenuto che, in presenza della causa estintiva sopravvenuta, non fosse necessario esaminare ulteriormente i vizi di motivazione della sentenza impugnata e ha disposto l'annullamento senza rinvio. Ha altresi' ritenuto che il motivo relativo all'apparente applicazione del rito abbreviato non fosse manifestamente infondato, quindi il ricorso non era inammissibile per tale ragione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul rito abbreviato condizionato al consenso del P.M.; nel caso l'accesso richiesto non era stato autorizzato e quindi non poteva giustificare l'applicazione automatica delle relative diminuenti se non espressamente richiesto dall'imputato

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Prevede l'estensione delle conseguenze favorevoli richieste con l'istanza ai sensi dell'art. 444; il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della sanzione prevista ma il P.M. non aveva prestato il consenso al rito abbreviato

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Riguarda l'acquisizione degli atti d'indagine; il ricorrente aveva acconsentito all'acquisizione degli atti per il prosieguo del procedimento

  • art. 555, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma collegata alla gestione della fase dibattimentale e all'acquisizione degli atti; qui richiamata in relazione al consenso del difensore all'acquisizione degli atti

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena per specifiche ipotesi processuali; nella prima sentenza era stata applicata una riduzione ex art. 438

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Fissa il termine massimo di prescrizione per taluni reati; utilizzato per il calcolo della prescrizione della ricettazione

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Stabilisce le cause e i termini di sospensione/interruzione della prescrizione; considerate per determinare la data di estinzione per prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'impugnazione di dichiarare cause di non punibilita' sopravvenute (tra cui la prescrizione) quando il rapporto di impugnazione sia efficacemente costituito; percio' la Corte ha potuto rilevare la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata

Massime di principio

  • Se dopo la sentenza impugnata interviene una causa estintiva (es. prescrizione) e il ricorso e' ammissibile, la Cassazione puo' dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio, senza entrare nel merito dei vizi di motivazione.
  • Solo quando il rapporto di impugnazione e' valido (ricorso non inammissibile) il giudice di legittimita' puo' rilevare cause di non punibilita' sopravvenute ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; un ricorso inammissibile preclude tale declaratoria.
  • La presenza di una causa di estinzione sopravvenuta rende superfluo esaminare eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, perche' il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare immediatamente la causa estintiva.
  • Per contestare l'applicazione di un rito non richiesto (principio della domanda) il ricorrente deve documentare come la decisione sia incompatibile con gli atti e sollevare una censura non manifestamente infondata; se tale motivo non e' manifestamente infondato, il ricorso e' ammissibile.
  • In casi simili verificare sempre il calcolo della prescrizione (data del fatto, termini massimi, eventuali sospensioni/interruzioni) prima di valutare le questioni di merito; una prescrizione sopravvenuta puo' risolvere la controversia a favore dell'imputato.
  • Se si vuole evitare che una causa estintiva sopravvenuta venga dichiarata inutilizzabile, assicurarsi che il ricorso sia formulato in modo ammissibile e tempestivo, per costituire il rapporto di impugnazione necessario alla declaratoria.

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