Cassazione Penale, Sentenza n. 26601/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stranieri impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la sua istanza di inserire nel provvedimento di unificazione/cumulo del 17/10/2023 la pena derivante dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/05/2009 (irrevocabile 27/06/2009). Il ricorrente sosteneva che la Corte non aveva considerato che nel provvedimento di cumulo erano già comprese condanne relative a fatti commessi in date antecedenti all'inizio dell'espiazione della pena del 12/05/2009 e che l'integrazione del cumulo era rilevante, tra l'altro, per l'applicabilità dell'art. 4 L. 10/2014 (liberazione anticipata speciale) avendo egli ottenuto misure alternative/benefici esecutivi relativi a quella pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto errato il criterio applicato dalla Corte territoriale che aveva escluso dal cumulo la pena del 12/05/2009 in ragione del fatto che era stata già interamente espiata prima della commissione dell'ultimo reato. La Cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo cui nel cumulo vanno inserite, oltre alle pene non ancora espiate alla data dell'ultimo reato, anche le pene già espiate che possono incidere sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale e sulla maturazione dei requisiti per benefici (conseguentemente anche per l'art. 4 L. 10/2014). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice dell'esecuzione per riesaminare la posizione esecutiva alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente come causa di interesse per l'inclusione della pena nel cumulo, in quanto consente misure di liberazione anticipata speciale che possono dipendere dal corretto computo delle pene e dei periodi espiati
Disposizione richiamata nei principi di giurisprudenza secondo cui il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti è attività necessaria per determinare la situazione esecutiva complessiva del condannato e per rideterminare la pena da eseguire quando sopravvengono provvedimenti
Richiamato come criterio moderatore che può essere influenzato dall'inclusione anche di pene già espiate quando i reati sono stati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione
Cass. Sez. 1, n. 36860/2021
"Se è vero che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., è attività doverosa, funzionale all'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva e all'interesse dell'ordinamento all'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario ... pur tuttavia ad esso si deve procedere nel caso in cui debba essere determinata la pena da eseguire ovvero nel caso in cui, rispetto ad un precedente provvedimento di cumulo, debba, in ragione di provvedimenti sopravvenuti, essere rideterminata."
Questa pronuncia afferma l'obbligatorietà dell'attività di unificazione quando debba essere determinata o rideterminata la pena; tuttavia non stabilisce che la pena da inserire debba essere stata espiata dopo l'ultimo fatto cronologicamente
Cass. Sez. 1, n. 3597/2022
"tale posizione interpretativa, che ancora l'esistenza di un concorso di pene cumulabili a un elemento oggettivo quale il tempus commissi delicti e conduce a includere nel cumulo le pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, offre l'indubbio vantaggio di evitare che la posizione del condannato possa essere influenzata da eventi causali come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero."
Ammette l'inclusione nel cumulo di pene già esplicate quando i reati erano stati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione, a tutela della uniformità e della posizione del condannato
Cass. Sez. 1, n. 20207/2018
"Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari."
Principio consolidato che fissa il criterio temporale (tempus commissi delicti) come parametro per includere pene nel cumulo, indipendentemente da casuali differenze esecutive
Altra giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 27569/2010; Sez. 1, n. 7345/2006; Sez. 1, n. 4507/2000; Giurisprudenza Giunta 1991; Carbone 1998)
Ulteriori precedenti che consolidano l'orientamento secondo cui l'accertamento del concorso di reati e quindi delle pene cumulabili deve riferirsi alla data di commissione dei reati e non a vicende processuali o di esecuzione casuali
Massime di principio
- Per il cumulo delle pene l'elemento decisivo è la data di commissione dei reati (tempus commissi delicti): vanno considerati anche reati commessi prima dell'inizio dell'espiazione di altra pena, anche se quest'ultima è stata già espiata
- Devono essere inserite nel provvedimento di cumulo non solo le pene non ancora espiate alla data dell'ultimo reato, ma anche le pene già espiate che possono incidere sul calcolo del cumulo materiale o sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e sulla maturazione dei requisiti per benefici
- L'inclusione di pene già espiate è giustificata per evitare risultati casuali dovuti a date di irrevocabilità, ritardi o differenze esecutive che influenzerebbero ingiustamente la posizione del condannato
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare l'interesse del condannato derivante dall'inclusione nel cumulo (ad es. per accesso a benefici come l'art. 4 L. 10/2014) e motivare espressamente la decisione in ordine a tale interesse
- Il pubblico ministero ha il dovere di proporre il cumulo e di aggiornare i provvedimenti; tuttavia la decisione finale spetta al giudice dell'esecuzione che deve applicare i principi di cui sopra
- In caso di decisioni contrastanti è necessario richiamare la giurisprudenza consolidata: l'orientamento favorevole all'inclusione delle pene già espiate quando i reati sono antecedenti all'inizio dell'esecuzione è prevalente
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