Cassazione Penale, Sentenza n. 11/2022 del 03/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso la proroga del regime detentivo differenziato (art. 41-bis). Il ricorrente deduceva violazione di legge per errata applicazione dell'art. 41-bis e censurava la mancata valutazione dell'attualità della pericolosità e della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata. Sollevava, fra l'altro, che sarebbe stato mero partecipe (non capo), che la condanna richiamata non sarebbe definitiva, che era detenuto ininterrottamente dal 14/7/2008 e che collaboratori avevano riferito del suo allontanamento dal clan; sosteneva altresì che la motivazione del provvedimento fosse apparente, illogica e contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere basato su motivi non consentiti in sede di legittimità (il sindacato in cassazione è limitato alla violazione di legge e all'inesistenza della motivazione). Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza avesse fornito motivazione adeguata circa la persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione mafiosa, avendo valutato il profilo criminale, la posizione rivestita, l'operatività del clan e altri elementi indicati nel provvedimento. Sono state rigettate le doglianze che richiedevano una nuova valutazione di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis, Ord. Pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354), comma 2-bis
per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (...), quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno
La proroga del regime 41-bis può fondarsi sulla persistenza della capacità di mantenere collegamenti; l'accertamento riguarda la capacità attuale, non necessariamente l'effettivo mantenimento di contatti, e si fonda su un apprezzamento di merito che utilizza i parametri elencati dal comma (profilo criminale, ruolo, operatività del sodalizio, tenore di vita dei familiari, esiti del trattamento intramurario, ecc.).
art. 41-bis, comma 2-sexies (novellato)
Limita il sindacato in Cassazione sulle ordinanze di proroga ai soli motivi di "violazione di legge" (impostando quindi un controllo giuridico e non un sindacato di merito sui fatti).
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Indica fra i motivi di ricorso per cassazione la "violazione di legge"; la giurisprudenza interpretativa qui richiamata prescrive che non siano ammessi ricorsi che impugnino la valutazione di fatto o la logica della motivazione laddove si tratti di apprezzamenti di merito.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o dichiarato inammissibile; applicata la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte Cost. ord. n. 417/2004; Cass. Sez. 1 n. 2660/2018)
Ribadiscono che le misure 41-bis devono essere adeguatamente motivate e che la verifica della persistenza della capacità di mantenere contatti è un giudizio di merito che parte dall'insieme degli elementi, non necessariamente nuovi rispetto a quelli originari; assicurano però che la motivazione non sia meramente apparente.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso proroghe 41-bis il sindacato è limitato alla violazione di legge e all'assenza o manifesta insufficienza della motivazione: non è ammesso un riesame pieno dei fatti o una nuova valutazione di merito.
- La proroga del 41-bis si fonda sulla persistenza della "capacità" di mantenere collegamenti con l'organizzazione: non è necessario provare l'effettivo mantenimento di relazioni, ma che non sussistano elementi nuovi che annullino la valenza degli elementi precedenti.
- Elementi utili a giustificare la proroga includono il profilo criminale personale, il ruolo ricoperto nell'organizzazione, la operatività del clan, il tenore di vita dei familiari e ogni elemento che attesti possibilità di influenza o collegamento; nessuno di questi è necessariamente indispensabile da solo, ma si valutano cumulativamente.
- Il fatto di essere detenuto da lungo tempo o di avere provvedimenti non ancora definitivi non esclude automaticamente l'applicazione o la proroga del 41-bis: la valutazione resta complessiva e di merito.
- Per impugnare efficacemente una proroga 41-bis in Cassazione è necessario prospettare profili di illegittimità di diritto o una motivazione del provvedimento manifestamente carente o assente; contestare solo la valutazione dei fatti è generalmente inammissibile.
- Segnalazioni di collaboratori, decisioni di merito pregresse e fatti relativi a familiari o contigui possono essere valutati dal giudice come indizi della persistenza di collegamenti, purché la motivazione li colleghi logicamente alla conclusione sulla capacità di mantenere rapporti.
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