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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4/2022 del 03/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano le ordinanze del 22 ottobre 2020 che avevano dichiarato inammissibili per tardività le opposizioni al decreto penale n. 682/2020 (sanzione di 100 euro per ciascuno per il reato di cui all'art. 659 c.p., per immissioni sonore dall'impianto di depurazione). Livello deduceva nullità della notificazione perché il decreto sarebbe stato consegnato a sua sorella, non convivente, per cui il termine non poteva decorrere. Di Giovanni contestava la data di decorrenza del termine per opposizione sostenendo che il ritiro postale dell'atto sarebbe avvenuto il 28.09.2020, rendendo tempestiva l'opposizione presentata il 13.10.2020, mentre il Gip aveva ritenuto che la consegna fosse avvenuta il 26.09.2020.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto a Livello, ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla convivenza: prevale l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che ha consegnato l'atto a persona qualificata come convivente (sorella), mentre la documentazione anagrafica prodotta non è idonea a superare tale attestazione; la convivenza anche momentanea come dichiarata all'ufficiale è sufficiente. Quanto a Di Giovanni, la Corte ha ritenuto non provata la discrepanza tra la data indicata per la consegna (26.09.2020) e il timbro 28.09.2020 e ha confermato la correttezza della decisione del Gip che aveva considerato tardiva l'opposizione del 13.10.2020. Entrambi sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone); è la fattispecie alla base del decreto penale che ha inflitto la sanzione pecuniaria di euro 100,00 a ciascun ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali e per la somma dovuta alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di ricorso inammissibile o infondato.

Massime di principio

  • L'attestazione resa dall'ufficiale giudiziario circa la consegna dell'atto a persona convivente del destinatario ha valore probatorio preponderante: per contestarla l'imputato deve fornire prova rigorosa della mancata convivenza, non limitandosi a certificati anagrafici generici.
  • La qualifica di "convivente" può riguardare anche una presenza momentanea al momento della notificazione se tale situazione è stata rappresentata all'ufficiale giudiziario e quindi appare legittimo far decorrere il termine di impugnazione.
  • Nel caso di notificazione per posta, la data indicata nell'avviso/AT è decisiva salvo prova contraria adeguata; un timbro o una discrepanza non sufficientemente documentata non basta a superare la dichiarazione del destinatario.
  • Il destinatario che intende eccepire vizi di notifica deve allegare elementi di prova concreti e pertinenti (es. dichiarazioni sostitutive, prove fotografiche, testimonianze, documentazione attestante la diversa ubicazione o assenza della persona che avrebbe ricevuto l'atto).
  • Le doglianze meramente cartolari o basate su documentazione anagrafica non sempre neutralizzano l'attestazione dell'ufficiale giudiziario; occorre dimostrare specificamente la non veridicità della rappresentazione fatta all'ufficiale al momento della consegna.
  • Per una corretta difesa, se si contesta la notifica è opportuno agire tempestivamente e acquisire, prima possibile, prove idonee a dimostrare la mancata ricezione dell'atto o l'assenza della situazione di convivenza.

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