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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8/2022 del 03/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Belisario era stato condannato per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) per essersi allontanato dal comune di soggiorno (Penne) senza autorizzazione e per essere stato rintracciato a Pescara il 1.8.2018. In Cassazione proponeva quattro motivi: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la misura di prevenzione fosse ambigua circa l'obbligo di fissare dimora; (2) violazione dell'art. 545 c.p.p. e contestazione del termine di impugnazione perché la lettura della motivazione sarebbe stata impedita dall'emergenza COVID-19; (3) genericità e indeterminatezza del capo di imputazione per mancata descrizione della condotta; (4) mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione di prove dichiarative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza di appello aveva motivazione contestuale (indicata nella pronuncia e nel verbale dell'udienza, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione), perciò il termine per impugnare era di 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.; il ricorso è stato depositato il 18 luglio 2020 oltre tale termine. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. è stata dunque pronunciata l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma sostanziale che sanziona la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto integrata la condotta (allontanamento dal comune di soggiorno e presenza non autorizzata altrove) sulla base degli atti del processo di merito.

  • art. 544, comma 1, c.p.p.

    Richiamato come riferimento alla fattispecie della motivazione contestuale: se la motivazione è contestuale al dispositivo si applica il termine speciale di impugnazione previsto dall'art. 585.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazione quando la motivazione è contestuale; la Corte ha ritenuto operante tale termine dal momento della lettura della motivazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando non sono osservati termini o forme: la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso tardivo.

  • art. 545 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla forma della sentenza; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a presunti profili formali connessi alla lettura della motivazione, avendo verificato la contestualità.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e, in mancanza di elementi esimenti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma emergenziale che permette la trattazione a contraddittorio scritto; la causa è stata trattata con questo rito senza discussione orale su richiesta delle parti.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi che escludessero la colpa.

Massime di principio

  • Se la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale (lettura del dispositivo e della motivazione nella stessa udienza) il termine per proporre impugnazione è di 15 giorni (art. 585 c.p.p.); la tempestività va verificata a partire dalla data della lettura/trascrizione del verbale.
  • È fondamentale conservare e produrre il verbale d'udienza che attesti la lettura della motivazione: se il verbale certifica la motivazione contestuale il termine breve è operativo e il mancato rispetto determina inammissibilità.
  • Le censure riguardanti la insufficiente motivazione o l'ambiguità di una misura di prevenzione devono essere tempestivamente esercitate nei termini procedurali; la loro fondatezza non evita l'inammissibilità se il ricorso è tardivo.
  • L'affermazione di impedimenti alla partecipazione (es. COVID-19) richiede adeguata e documentata prova; l'esistenza di un'emergenza non sospende automaticamente i termini di impugnazione senza comprovati atti che giustifichino l'impossibilità di agire nei termini.
  • In caso di inammissibilità per tardività, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; valutare sempre il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso tardivo.

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