Cassazione Penale, Sentenza n. 2/2022 del 03/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano imputati per il reato previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000 per avere utilizzato 15 fatture emesse dalla "King Metal" ritenuta società cartiera, per evadere l'IVA relativa al 2010 (importo imposte contestate euro 179.506,64). Il Tribunale di Firenze li aveva assolti per carenza dell'elemento soggettivo (ignoranza della fittizietà delle operazioni). La Corte d'appello di Firenze riformò l'assoluzione ritenendo che i due dovessero essersi accorti della natura cartiera della fornitrice e li condannò. In Cassazione i ricorrenti denunciarono, tra l'altro, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (art. 603, comma 3-bis c.p.p.), carenze della motivazione della Corte d'appello e questioni di ammissibilità dell'appello del Pm.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi perché la Corte d'appello ha mutato la valutazione delle prove dichiarative rese in primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria prevista dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p. (necessaria quando il giudice di merito riveda l'attendibilità o l'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali). Per tale vizio procedurale la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame; le altre doglianze sono state assorbite.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 2, comma 1
Norma che punisce le condotte dirette all'evasione fiscale mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; è la norma sostanziale che regge l'imputazione originaria contro i ricorrenti
cod. proc. pen., art. 603, comma 3-bis
Prevede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando vi siano esigenze probatorie legate alla valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione, pur essendo la Corte d'appello intervenuta sulla credibilità e sull'interpretazione delle testimonianze, costituisca vizio tale da annullare la decisione
cod. proc. pen., art. 581, comma 1, lett. c)
Norme sulla forma e contenuto dell'impugnazione: richiamata nella discussione sull'ammissibilità degli atti di gravame (ma la Corte ha ritenuto irrilevanti le omissioni formali contestate nel caso concreto)
cod. proc. pen., art. 582
Norma sulla presentazione dell'appello nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; citata in relazione all'interpretazione delle formalità richieste per l'impugnazione
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 1
Richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il ribaltamento di una decisione di merito che ha ritenuto non responsabilità degli imputati richiede particolari garanzie, incluse la rinnovazione probatoria e la possibilità di contraddittorio; la Corte EURO ha orientato l'interpretazione dell'obbligo di rinnovazione in casi analoghi
Massime di principio
- Se la Corte d'appello modifica la valutazione di dichiarazioni testimoniali rese in primo grado deve, in presenza di esigenze probatorie, disporre la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603, comma 3-bis c.p.p.); la mancata rinnovazione è vizio insanabile che conduce all'annullamento.
- L'appello del Pubblico Ministero non è automaticamente inammissibile per non aver richiesto la rinnovazione dibattimentale: l'ammissibilità si valuta complessivamente e la mancata richiesta può riguardare la strategia processuale; rileva invece l'obbligo per il giudice d'appello di attivare l'istruttoria quando necessario.
- Quando il giudice di grado superiore intende ribaltare una valutazione favorevole all'imputato basata su dichiarazioni testimoniali, deve dare prova di aver esaminato le ragioni dell'assoluzione e, se cambia la valutazione, procedere a rinnovare o integrare le prove o a motivare adeguatamente il perché ciò non sia necessario (esigenza di "motivazione rafforzata").
- La violazione degli obblighi procedurali nella fase di rinnovazione probatoria può integrare anche profili di illegittimità sotto il profilo del diritto al giusto processo (art. 6 CEDU).
- In tema di determinazione della pena, il giudice non può basarsi su fatti non definitivamente accertati (es. condotte successive non ancora giudizialmente accertate) né omettere di motivare il rifiuto delle attenuanti richieste.
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