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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9/2022 del 03/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per la violazione dell'obbligo di soggiorno previsto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011): era stato accertato che, nonostante fosse autorizzato a recarsi al Ser.D. di Pescara nella fascia 8:00-13:00, venne rintracciato a Pescara alle ore 19:00 del 4/9/2018. In Cassazione il difensore ha proposto tre motivi: 1) manifesta illogicità e carenza di motivazione, con particolare rilievo sulla presunta indeterminatezza dell'obbligo di fissare dimora a Penne; 2) violazione di legge per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione; 3) mancata e contraddittoria valutazione delle prove dichiarative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto i motivi in parte generici, in parte riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e, comunque, non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati. Ha confermato che il provvedimento impugnato specificava l'obbligo di soggiorno nel Comune di Penne e che la condotta contestata (allontanamento non autorizzato e rintraccio a Pescara alle ore 19:00) era sufficientemente descritta. Per l'inammissibilità ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2

    prescrizione di non allontanarsi dal luogo di dimora senza autorizzazione giudiziale e senza preventivo avviso all'Autorità

    La misura di sorveglianza speciale applicata all'imputato prevedeva l'obbligo di soggiorno nel comune di Penne; l'accertato allontanamento non autorizzato integra il reato contestato

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità: il vizio di motivazione valutabile in cassazione è quello tassativamente previsto dall'art. 606 c.p.p.; la mera diversa valutazione delle prove non legittima la cassazione

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Il processo è stato trattato con contraddittorio scritto come consentito dalla norma (trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale)

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda verso la Cassa delle ammende; qui è stata applicata la sanzione di euro 3.000

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa, è legittima la condanna pecuniaria

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di fatto operata dai giudici di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e circostanziati; censure generiche o promiscue (es. "manifesta illogicità e carenza di motivazione" senza punti concreti) vengono dichiarate inammissibili.
  • Il difetto di motivazione impugnabile in Cassazione deve rientrare nei profili tassativi dell'art. 606 c.p.p.; non è sufficiente postulare una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
  • Se il provvedimento di prevenzione (es. sorveglianza speciale) indica espressamente prescrizioni come l'obbligo di soggiorno e tale contenuto è riprodotto nell'imputazione, la descrizione della condotta (allontanamento non autorizzato) è di norma considerata sufficientemente specifica.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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