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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15213/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vellani impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna (2 mesi reclusione e 600,00 euro di multa) per omesso versamento di ritenute previdenziali/assistenziali. Ha dedotto, tra l'altro, la nullità assoluta del decreto penale emesso dal GIP perché il decreto riportava un oggetto materiale (importo/contestazione) diverso da quello indicato nella richiesta del Pubblico Ministero; in secondo luogo ha dedotto violazioni procedurali relative all'autorizzazione del GIP a citare i testimoni e alle conseguenze della mancata citazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: il decreto penale era stato emesso per un fatto oggettivamente diverso rispetto a quello oggetto dell'iniziativa del Pubblico Ministero (divergenze nell'oggetto materiale della condotta contestata) e quindi era nullo per assenza di iniziativa del PM. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Modena, disponendo la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Modena per l'ulteriore corso. La Corte ha richiamato principi secondo cui, dopo l'emissione di un decreto penale, il giudice non può modificare il capo di imputazione e che la nullità per mancanza dell'iniziativa del PM è assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Rilevanza dell'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale: la mancanza di tale iniziativa rispetto al fatto contestato determina la nullità del provvedimento.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    La nullità per carenza di iniziativa del PM è assoluta e insanabile e può essere rilevata d'ufficio.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Dopo l'opposizione a decreto penale il GIP è vincolato agli atti di impulso previsti da questa norma e non può pronunciarsi liberamente sul medesimo fatto come se non esistesse il decreto originario.

  • art. 423, comma 1, cod. proc. pen.

    Il fatto oggetto di contestazione, considerato in tutti i suoi elementi, definisce l'oggetto dell'azione penale e non può essere modificato senza l'iniziativa del PM.

  • art. 516, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama i limiti procedurali relativi alla modificazione dell'imputazione in assenza di iniziativa del PM.

  • art. 12, lett. b), cod. proc. pen.

    Ampliamento dell'oggetto del giudizio consentito solo per reati connessi o circostanze formalmente contestate dal PM; non autorizza l'introduzione di fatti non contestati.

  • art. 522, comma 2, cod. proc. pen.

    La sentenza che applica una circostanza aggravante mai contestata è nulla nella parte relativa a tale statuizione; principio collegato circa i limiti dell'intervento del giudice in assenza di iniziativa del PM.

  • art. 81 c.p., cpv.; art. 2, c. 1-bis, D.L. 12.9.1983, n. 463 (convertito)

    Norme sostanziali che individuano il reato contestato (omesso versamento di ritenute previdenziali/assistenziali); la Corte ha trattato tali norme come oggetto della contestazione ma ha posto l'accento sulla correttezza formale dell'iniziativa del PM riguardo al fatto specifico.

Massime di principio

  • Se il decreto penale di condanna riporta un fatto oggettivamente diverso da quello indicato nella richiesta del Pubblico Ministero, il decreto è nullo per assenza dell'iniziativa del PM; tale nullità è assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni grado.
  • Una volta emesso il decreto penale il GIP non può modificare il capo di imputazione in assenza di nuova formale iniziativa del PM; l'opposizione non legittima di per sé il giudice a riconfigurare l'oggetto dell'accusa.
  • L'oggetto della contestazione (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) definisce l'unità dell'azione penale: variazioni sostanziali richiedono sempre la formale iniziativa del PM.
  • L'ampliamento dell'azione penale a fatti nuovi è ammesso solo se si tratta di reati connessi o di circostanze precedentemente contestate; altrimenti occorre nuova contestazione del PM.
  • La nullità derivante da mancanza di iniziativa del PM comporta l'annullamento delle sentenze pronunciate e l'eventuale trasmissione degli atti al giudice competente per il corretto esercizio dell'azione penale.

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