Cassazione Penale, Ordinanza n. 09540/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva condannato, deducendo due censure. Con il primo motivo ha sostenuto che il calcolo dell'IVA evasa fosse stato effettuato anno per anno sulla base di un elenco di fatture non acquisite nel fascicolo delle indagini preliminari e ha richiamato il principio per cui nel processo penale non opererebbero presunzioni proprie del processo tributario. Con il secondo motivo ha contestato la conseguente illegittimità delle statuizioni accessorie, in particolare della confisca. La Corte ha ritenuto le doglianze non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, che dava conto delle verifiche della Guardia di finanza, dell'assenza totale della documentazione contabile prescritta e dei riscontri incrociati confluiti nella relazione sull'evasione fiscale; ha inoltre escluso che vi fosse una mera presunzione tributaria, osservando che mancava la documentazione che l'obbligato avrebbe dovuto produrre e che il riferimento al silenzio dell'imputato era solo confermativo dell'assenza di una diversa ricostruzione difensiva nel giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate e non decisive le censure sulla determinazione dell'IVA evasa, perché la sentenza di merito non si era basata su presunzioni tributarie ma sull'accertata totale mancanza della documentazione contabile e sui riscontri della Guardia di finanza. Ha inoltre ritenuto immune da censure la confisca e le altre statuizioni accessorie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base del vincolo della continuazione per la condanna dell'imputato.
Norma incriminatrice per il reato tributario contestato; la sentenza la richiama come titolo della condanna.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel processo penale, la determinazione dell'imposta evasa può fondarsi su accertamenti probatori e riscontri documentali e investigativi, non essendo necessario che il giudice faccia ricorso a presunzioni tributarie quando risulti l'assenza totale della documentazione dovuta.
- La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il riferimento al silenzio dell'imputato non integra di per sé una presunzione di colpevolezza quando sia utilizzato solo come elemento di conferma dell'assenza di una ricostruzione alternativa rispetto a un quadro probatorio già compiutamente delineato.
- Le statuizioni accessorie, inclusa la confisca, restano ferme quando la censura non evidenzi un autonomo vizio della decisione di merito e la condanna principale sia sorretta da motivazione immune da censure.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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