Sentenza n. 137/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del Decreto prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo –-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata in ragione di tre condanne penali irrevocabili riportate tra il 1996 e il 2021. Ha dedotto eccesso di potere, motivazione illogica e contraddittoria, sostenendo che i reati non rientravano nel catalogo degli artt. 380 e 381 c.p.p., richiamato dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 tra gli elementi da valutare ai fini del rilascio o diniego del titolo; che la domanda presentata era di aggiornamento o rinnovo e non poteva essere definita mediante revoca, in assenza di un vizio originario o di mutate circostanze; che l’Amministrazione aveva omesso un’autonoma e completa istruttoria sulla sua integrazione sociale, familiare e lavorativa, procedendo a un automatismo fondato sulle sole condanne; e che la revoca era stata disposta al di fuori dei casi tassativi previsti dall’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca, disponendo il riesame della posizione. Ha anzitutto respinto la censura relativa all’asserita tassatività dei casi di revoca, rilevando che l’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 consente la revoca quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio previste dal comma 4. Ha invece accolto le censure concernenti l’automatismo fondato sulle condanne penali e il difetto di istruttoria e motivazione. L’automatica preclusione collegata a determinate condanne, prevista dall’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, riguarda esclusivamente il permesso per lavoro autonomo e non il permesso per soggiornanti di lungo periodo. Per quest’ultimo è necessario un concreto e complessivo giudizio di pericolosità sociale, accompagnato da una motivazione specifica che consideri la personalità e la condotta di vita dell’interessato, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, mediante una ponderazione tra ordine e sicurezza pubblica e interessi dello straniero. Nel caso concreto tale valutazione globale mancava; il richiamo ai vincoli familiari e alla durata del soggiorno era stato giudicato standardizzato e privo di riferimenti individualizzanti, tanto più in presenza di una permanenza sul territorio nazionale almeno dal 1996. L’Amministrazione dovrà quindi riesercitare il potere, consentendo al ricorrente di dedurre in contraddittorio le circostanze relative all’attività lavorativa attuale e agli eventuali legami familiari. Il rigetto del patrocinio a spese dello Stato non è stato modificato per carenza documentale. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Individua le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e impone una valutazione non automatica degli elementi rilevanti.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Consente la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio previste dal comma 4.
art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998
Prevede l’automatica preclusione collegata a determinate condanne penali esclusivamente per il titolo di soggiorno relativo all’ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, non per il permesso di soggiorno di lungo periodo.
Sono richiamati dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 tra gli elementi da considerare nella valutazione amministrativa; la loro mancata applicabilità ai reati contestati non esaurisce comunque la necessaria valutazione complessiva della pericolosità sociale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento UE 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è consentita quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio previste dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998; non è quindi limitata alle sole ipotesi diverse espressamente elencate dal comma 7.
- L’automatica preclusione al rilascio e alla permanenza del titolo collegata a determinate condanne penali, prevista dall’art. 26, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, opera esclusivamente per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e non è estensibile al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
- La revoca o il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi sulle sole condanne penali, ma richiedono un concreto e complessivo giudizio di pericolosità sociale, riferito alla personalità, alla condotta di vita, alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- Il giudizio amministrativo di pericolosità sociale deve risultare da una motivazione individualizzata e da una ponderazione effettiva tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza e gli interessi dello straniero; una formula standardizzata sui legami familiari e sulla durata del soggiorno non è sufficiente.
- L’annullamento della revoca per difetto di istruttoria e motivazione comporta la riedizione del potere, durante la quale l’Amministrazione deve esaminare anche le circostanze dedotte dall’interessato in contraddittorio, relative alla sua attuale attività lavorativa e ai legami familiari.
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