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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17916/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la convalida dell'atto del Questore che imponeva il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e, in particolare, l'obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato. Il motivo ritenuto decisivo denunciava la violazione dell'art. 178 c.p.p. e dell'art. 6 L. n. 401/1989: la convalida del G.i.p. era stata disposta prima del decorso del termine minimo di 48 ore dalla notifica del provvedimento ai destinatari, impedendo di fatto l'esercizio del diritto di difesa mediante deposito di memorie. Venivano altresì censurate carenze motivazionali circa la durata della misura e sulle ragioni dell'obbligo di comparizione presso la polizia, ma tali censure sono state assorbite dalla decisione.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi con riferimento al primo motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del G.i.p. in quanto intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore. Ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 25/10/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione presso gli uffici del commissariato di P.S.; non è stata invece dichiarata l'inefficacia dell'intero provvedimento oltre la parte sopra indicata. La cancelleria è stata incaricata di comunicare il dispositivo al Questore di Massa Carrara.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine minimo di 48 ore concesso al destinatario di un provvedimento amministrativo cautelare per esaminare gli atti e depositare memorie prima della convalida giudiziale; la convalida disposta prima del decorso di tale termine, ove l'interessato non abbia comunque esercitato tempestivamente la difesa, configura un errore in procedendo che determina l'annullamento dell'atto

  • art. 6 L. n. 401/1989

    Regola i provvedimenti del Questore relativi al divieto di accesso alle manifestazioni sportive e le convalide giudiziali: il giudice deve rispettare le garanzie procedurali previste (tra cui il termine di 48 ore) e motivare le misure accessorie come l'obbligo di presentazione

  • art. 3 e art. 10 L. n. 241/1990

    Principi generali sul dovere di motivazione degli atti amministrativi; nel caso in esame la censura relativa alla mancata motivazione della durata della misura e delle ragioni dell'obbligo di comparizione è stata rilevata ma assorbita rispetto al vizio processuale principale

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione non può essere pronunciata, a pena di annullamento, prima delle 48 ore dalla notifica, salvo che l'interessato abbia già depositato memorie difensive prima della scadenza del termine
  • La violazione del termine di 48 ore integra un errore in procedendo che può comportare l'annullamento senza rinvio della convalida e la decadenza della misura contestata almeno nella parte relativa all'obbligo di presentazione
  • Se il destinatario esercita comunque il diritto di difesa (depositando memorie entro le 48 ore), l'inosservanza formale del termine non preclude automaticamente la legittimità della convalida
  • Il giudice e l'amministrazione devono motivare adeguatamente sia la durata della misura cautelare sia le ragioni delle misure accessorie (es. numero e modalità delle comparizioni); la mancanza di motivazione può integrare ulteriore motivo di censura
  • Nelle ipotesi di vizi che riguardano solo una parte accessoria del provvedimento (es. obbligo di presentazione) il giudice di legittimità può limitare gli effetti della declaratoria di inefficacia a quella parte senza estendere automaticamente la nullità all'intero provvedimento

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