Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16332/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e ritenuto legittima la pretesa contributiva, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'INPS per differenze contributive e accessori nei confronti della ricorrente, sulla base di un precedente verbale di accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate. In primo grado l'opposizione era stata accolta sul presupposto che l'avviso di accertamento fiscale fosse venuto meno per effetto del condono; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la cessazione della materia del contendere dichiarata dal giudice tributario non fosse opponibile all'INPS e che il pagamento in misura ridotta avesse valore di riconoscimento del debito. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi: (1) l'illegittimità dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999, perché l'INPS aveva proceduto all'iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio tributario sull'avviso di accertamento; (2) l'omessa considerazione dell'annullamento del verbale di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate con sgravio totale, che avrebbe costituito il presupposto della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nell'opposizione a iscrizione a ruolo contributiva il giudice deve comunque verificare la fondatezza della pretesa creditoria anche nel quantum e che la questione sulla validità del titolo esecutivo non integrava omesso esame di un fatto decisivo; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva già valutato che il giudice tributario non aveva annullato il verbale ma si era limitato a dichiarare cessata la materia del contendere, e perché la ricorrente non aveva trascritto né prodotto il provvedimento di sgravio totale su cui fondava la censura.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto infondato nel primo motivo e inammissibile nel secondo, perché il fatto dedotto non era decisivo o non era stato specificamente allegato e trascritto.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'illegittimità dell'avviso di addebito emesso in pendenza del giudizio tributario, ma la censura non è stata accolta.

  • artt. 366, n. 4, e 369, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a sorreggere la censura e a consentirne la verifica senza rinvio ad atti esterni; la mancata trascrizione/produzione del provvedimento di sgravio ha reso inammissibile il secondo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a iscrizione a ruolo o ad avviso di addebito contributivo, l'eventuale illegittimità del titolo esecutivo non esonera il giudice dal verificare la fondatezza sostanziale della pretesa contributiva, anche quanto al quantum.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito; non è utilizzabile per contestare la valutazione giuridica o l'esito complessivo della controversia.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, il fatto posto a base della censura deve essere specificamente allegato e documentato nel ricorso, senza rinvio ad atti esterni: in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere in sede tributaria non equivale, di per sé, ad annullamento dell'atto impositivo, se il giudice non abbia espresso una pronuncia caducatoria del verbale o dell'avviso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.