Cassazione Penale, Ordinanza n. 18906/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, ritenendo le sue conclusioni prive di specifico contenuto argomentativo.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 636 c.p. Deduceva, in sostanza, il difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici e non specifici ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva esaminato analiticamente gli elementi costitutivi del reato e il materiale probatorio. Le doglianze tendevano inoltre a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione estranea al giudizio di legittimità. La parte civile ha depositato conclusioni prive di effettiva argomentazione, senza apportare un concreto contributo alla decisione sulle spese.
Norme richiamate
È il reato oggetto di contestazione e della valutazione di responsabilità nei giudizi di merito; la Corte non ne ridefinisce la struttura, ma richiama che la sentenza impugnata aveva correttamente accertato i suoi elementi costitutivi.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la genericità o l'assenza di correlazione con la motivazione della decisione impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità dei motivi va valutata sia internamente, per genericità o indeterminatezza, sia esternamente, quando la critica non si relaziona con le ragioni decisive poste a base della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge, salvo diverse eccezioni di legge.
- Le conclusioni della parte civile non giustificano la liquidazione delle spese se non contengono un effettivo e concreto apporto argomentativo alla definizione del giudizio.
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