Cassazione Penale, Sentenza n. 35348/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per presunta errata interpretazione e illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 615-ter c.p. (contestata perché il sistema informatico di Poste Italiane S.p.A., nella parte relativa alla gestione di polizze assicurative, sarebbe sistema di "interesse pubblico") e per la riqualificazione dei fatti originariamente ascritti all'art. 640-ter c.p. in corrispondenti delitti della disciplina della frode (art. 640 commi 1 e 2 c.p.). Il difensore dell'indagato ha dedotto invece la natura privatistica dell'attività assicurativa di Poste Vita e che l'operazione ha prodotto un atto dispositivo da parte di persone fisiche (bonifici), con conseguente adattabilità della fattispecie alla frode comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur riconoscendo che in astratto il Pubblico Ministero può avere interesse a impugnare ordinanze che escludono un'aggravante speciale, nel caso concreto il ricorso non ha dimostrato l'attualità e la concretezza dell'interesse richiesto dall'art. 568 comma 4 c.p.p. (ossia la concreta utilità pratica conseguibile dall'accoglimento, come la modificazione dello stato cautelare o la cristallizzazione del "giudicato cautelare"). Sul merito il provvedimento del Tribunale del riesame era fondato: aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 615-ter ritenendo che i dati gestiti nella parte assicurativa di Poste non riguardassero attività dirette al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (la mera qualifica di concessionario di servizio pubblico non è sufficiente) e aveva riqualificato la fattispecie rilevando che l'evento dannoso era derivato da un atto dispositivo compiuto dalla società indotta in errore (quindi riconducibile alla fattispecie di frode prevista dagli artt. 640 commi 1 e 2 c.p.), non alla frode informatica di cui all'art. 640-ter.
Norme richiamate
L'aggravante per avere sottratto o alterato dati o mezzi di accesso a un sistema informatico di "interesse pubblico" richiede che il sistema sia riferito ad attività volte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività; la sola natura pubblicistica del titolare del sistema non è sufficiente.
La frode informatica è diretta al sistema informatico stesso e l'evento deriva dalla manipolazione del sistema; se invece l'evento è determinato da un atto dispositivo posto in essere da un soggetto indotto in errore, è più appropriata la qualificazione come frode comune (art. 640 c.p.).
art. 640 commi 1 e 2 cod. pen.
Si applica quando la condotta fraudolenta induce la vittima a compiere un atto dispositivo di risorse patrimoniali; compatibile con i fatti qualora sia stata la società indotta in errore a effettuare trasferimenti.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come vizio di motivazione/errata interpretazione; la Corte ha ritenuto che le censure riguardassero il merito ma non dimostrassero l'interesse concreto richiesto per l'impugnazione.
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato a un vantaggio pratico ottenibile con l'accoglimento; il PM deve indicare tale attualità e concretezza, altrimenti il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Per l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 615-ter c.p. occorre verificare se il sistema informatico sia funzionale a soddisfare esigenze generali della collettività; la mera titolarità pubblicistica o la qualifica di concessionario non basta.
- Distinguere frode informatica (art. 640-ter c.p.) e frode comune (art. 640 c.p.): la frode informatica agisce «sul» sistema provocandone la manipolazione; se invece l'evento si realizza mediante atti dispositivi compiuti da soggetti indotti in errore, è più appropriata la qualificazione come frode comune.
- Il Pubblico Ministero che impugna un provvedimento cautelare deve dimostrare interesse concreto e attuale all'impugnazione (es. effetto diretto sulla misura o utilità processuali immediate come la cristallizzazione del "giudicato cautelare"); la mera censura di merito senza collegamento a un vantaggio pratico comporta inammissibilità.
- Quando il Tribunale di riesame riformula la qualificazione giuridica dei fatti o esclude aggravanti, il ricorrente (specialmente il PM) dovrebbe esplicitare come la diversa qualificazione incida sulle esigenze cautelari o su esiti processuali immediati per preservare l'ammissibilità del gravame.
- Nelle indagini su infrastrutture informatiche di soggetti privati con funzioni economico-finanziarie, l'accertamento dell'interesse pubblico del dato richiede un'analisi concreta dell'attività e della sua rilevanza per la collettività, non una valutazione formale basata sul nome del soggetto.
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