Cassazione Penale, Sentenza n. 17505/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva negato la liberazione anticipata chiedendo l'annullamento per insufficiente motivazione: si lamenta la violazione del principio della valutazione frazionata per semestri previsto dall'art. 54 Ord. pen. e dall'art. 103 d.P.R. n.230/2000, sostenendo che il Tribunale ha esteso senza specifica motivazione la valutazione negativa derivante da un reato commesso nel 2014 al semestre antecedente (30/05/2013-30/11/2013). La censura è che, per negare il beneficio per il semestre anteriore, occorreva indicare perché la gravità del fatto successivo coinvolgesse anche il periodo precedente e motivare in termini di condotta esteriore e mancata adesione al percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse compiuto un'adeguata valutazione logico-giuridica: anche nel regime di valutazione semestrale, un reato successivo di particolare gravità (spaccio di stupefacenti commesso nel 2014) può incidere sul giudizio relativo al semestre precedente se dimostra una persistente mancata adesione all'opera di rieducazione e un rifiuto del percorso risocializzante. La Corte ha inoltre precisato che la liberazione anticipata valuta la partecipazione all'opera di rieducazione (condotta esteriore) e non l'avvenuto conseguimento della risocializzazione, ha confermato l'interesse del ricorrente a impugnare in considerazione dell'affidamento in prova ancora in corso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario
La norma regola i requisiti per la liberazione anticipata; la Corte conferma che la valutazione riguarda la partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione nel semestre, valutata sulla condotta esteriore, non l'esito definitivo della risocializzazione.
art. 103 d.P.R. 30/06/2000 n.230
Richiamato per i criteri di valutazione comportamentale in ambito penitenziario; la Corte ribadisce che la valutazione si fonda sulla condotta esteriore e sulle relazioni tecniche e che non è richiesta una diagnosi di risocializzazione già conseguita.
art. 47, comma 12, Ordinamento penitenziario
Richiamato in relazione all'effetto estintivo dell'affidamento in prova: l'effetto estintivo della pena richiede esito positivo della prova e non si verifica automaticamente alla scadenza del periodo di prova; l'esito negativo può comportare la ripresa dell'espiazione della pena residua.
art. 678, comma 1-bis, codice di procedura penale
Norma sulla procedura semplificata per la valutazione dell'esito dell'affidamento in prova; La Corte osserva che il Tribunale non aveva ancora provveduto con tale procedura, giustificando l'interesse del ricorrente all'impugnazione.
art. 616 codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorrente; la Corte ha disposto la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- La liberazione anticipata si valuta per semestri sulla base della partecipazione all'opera di rieducazione misurata dalla sola condotta esteriore; non è richiesto l'effettivo conseguimento della risocializzazione ma la prova di adesione al percorso.
- Il principio della valutazione frazionata per semestri non esclude che una violazione particolarmente grave commessa in epoca successiva possa influenzare negativamente la valutazione dei semestri contigui, anche antecedenti, se tale violazione dimostra un persistente rifiuto della risocializzazione.
- Per estendere l'effetto pregiudicante di un reato ad altri semestri il giudice deve motivare in modo specifico e dimostrare perché la gravità del fatto coinvolge anche periodi diversi, collegando la fattispecie alla mancata adesione al trattamento rieducativo.
- La valutazione deve basarsi su una ponderazione sinottica e completa degli elementi (relazioni tecniche, condotta infra e extra muraria) e non su un'analisi atomistica di singoli periodi.
- Nel caso di affidamento in prova, l'esito negativo della prova può incidere retroattivamente sulla considerazione del tempo trascorso in affidamento; pertanto l'interesse a impugnare può persistere fino alla definitiva determinazione dell'esito dell'affidamento.
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