Cassazione Civile, Ordinanza n. 19607/2021 del 09/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello di Venezia. Il primo ricorso, pur notificato tempestivamente, è stato depositato oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. Il secondo atto, formalmente intitolato come ricorso per cassazione con richiesta di rimessione in termini, è stato chiarito dallo stesso ricorrente come mera istanza ex art. 153 c.p.c. per ottenere la rimessione in termini sul deposito tardivo del primo ricorso. A sostegno della richiesta è stato dedotto che il ritardo nel deposito era dipeso da un corriere privato incaricato della trasmissione dell'atto e che la scelta del corriere sarebbe stata necessitata per consentire al ricorrente di documentare alla questura la pendenza del giudizio ai fini della proroga del permesso di soggiorno temporaneo.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'istanza di rimessione in termini e l'ha rigettata, ritenendo che il ritardo non fosse scusabile perché causato dall'affidamento a un corriere privato, rischio che grava sulla parte. Esclusa la rimessione in termini, ha dichiarato improcedibile il ricorso per tardivo deposito, rilevando che la disciplina sul deposito a mezzo servizio postale non è estensibile al corriere privato. Non ha provveduto sulle spese per l'indefensio dell'amministrazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato per esaminare per primo, per anteriorità logica, il profilo della rimessione in termini
la rimessione in termini presuppone una decadenza incolpevole; non è concessa quando il ritardo dipende dall'affidamento a un corriere privato
il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine previsto, pena l'improcedibilità se perviene tardivamente
la regola della coincidenza tra data di spedizione e data di deposito vale per il servizio postale e non per il corriere privato
art. 3 l. n. 59 del 1979
la disciplina del deposito alla data di spedizione è riferita al servizio postale e non è estensibile ad altri strumenti di consegna
Sez. 3, sentenza n. 9090 del 05/07/2001
conferma che chi si affida a un corriere privato sopporta il rischio delle sue negligenze
Sez. 3, sentenza n. 8513 del 06/05/2020
ribadisce l'improcedibilità del ricorso per cassazione trasmesso con corriere privato e depositato oltre il termine
Sez. L, sentenza n. 1465 del 13/02/1991
richiamata a sostegno del principio di non estensibilità della disciplina postale ad altri mezzi di consegna
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115
presuppone l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede un impedimento o una decadenza non imputabile alla parte; il ritardo derivante dall'operato negligente di un corriere privato non integra incolpevolezza.
- Chi sceglie di trasmettere un atto processuale tramite corriere privato assume il rischio dei disservizi o delle negligenze del vettore e non può invocare, per il solo fatto del ritardo, una remissione in termini.
- La disciplina che equipara la data di spedizione alla data di deposito è eccezionale e vale per il servizio postale nei casi espressamente previsti; non può essere estesa in via analogica al corriere privato.
- Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di legge è improcedibile, anche se tempestivamente notificato, quando il ritardo nel deposito non sia scusabile.
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