Cassazione Penale, Sentenza n. 13797/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava inosservanza dell'art. 157 cod. pen. e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello non avrebbe rilevato la prescrizione anche in ordine alla bancarotta fraudolenta preferenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'imputato aveva proposto appello solo con riferimento ai reati tributari (capi 2, 3 e 4) e non in ordine alla bancarotta preferenziale; pertanto la condanna per quest'ultima era passata in cosa giudicata e non poteva essere oggi contestata con ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)
«in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni, i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni; con la conseguenza che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugnazione e con l'ulteriore conseguenza che le cause estintive del reato sono applicabili indipendentemente dai limiti devolutivi dell'impugnazione, tranne l'ipotesi in cui esse attengano ad un capo di sentenza passato in giudicato perché non toccato, nella sua interezza, dalle censure formulate con i motivi di gravame operando in tal caso la preclusione processuale correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni»
La Corte ha applicato il principio secondo cui ogni capo di imputazione è autonomo: se un capo non è oggetto di impugnazione passa in cosa giudicata e non può essere riesaminato con impugnazioni posteriori; le cause estintive (es. prescrizione) si applicano indipendentemente dai limiti dell'impugnazione, salvo che riguardino un capo ormai definitivo perché non impugnato.
Il ricorrente denunciava violazione di questa norma in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per motivi processuali (mancata impugnazione del capo relativo alla bancarotta preferenziale) e dunque non ha esaminato la questione nel merito.
La doglianza sulla mancata applicazione è stata rigettata per inammissibilità del ricorso: la mancata impugnazione in sede di appello del capo sulla bancarotta preclude il riesame in cassazione.
La Corte distrettuale, dichiarata la prescrizione per i reati tributari, ha semplicemente scomputato dalla pena complessiva la parte relativa ai reati tributari ai sensi dell'art. 81, comma 2, senza rideterminare la pena per i capi già passati in cosa giudicata.
La Corte di appello ha revocato le pene accessorie previste da questa norma in conseguenza della declaratoria di prescrizione per i reati tributari.
art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Base normativa per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto equo il pagamento di Euro 3.000,00 in relazione alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost., 13/6/2000, n.186
Richiamata in relazione al principio di equità nell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie per la responsabilità nella proposizione di impugnazioni inammissibili.
Massime di principio
- Se l'appello è limitato espressamente a determinati capi di imputazione, i capi non impugnati della sentenza di primo grado passano in cosa giudicata e non possono essere riesaminati con impugnazioni successive.
- Le cause estintive del reato (es. prescrizione) si applicano indipendentemente dai limiti dell'impugnazione, salvo quando riguardino un capo già passato in giudicato perché non impugnato: in tal caso opera la preclusione processuale.
- Per ottenere il riesame di eventuali questioni di prescrizione o di rideterminazione della pena relative a singoli capi, è necessario che l'impugnazione investa anche quei capi o che l'appello sia formulato in modo da consentire la rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
- In presenza di pluralità di capi, è strategico in fase di impugnazione prevedere motivi alternativi e impugnare espressamente la decisione sulla pena complessiva per evitare la perdita di ogni possibilità di revisione su capi specifici.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo concerne una materia che, per effetto delle impugnazioni precedenti, è ormai passata in giudicato; in tal caso il ricorrente può anche essere condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende per colpa processuale.
- Se si ritiene che la prescrizione sia intervenuta in senso favorevole, è opportuno sollevare tempestivamente la questione nella fase di merito e, se necessario, impugnare anche la sentenza nel suo complesso per preservare la possibilità di rideterminazione della pena.
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