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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, reiettiva del ricorso proposto per l’annullamento del decreto con cui il Prefetto di Caltanissetta – Ufficio Territoriale del Governo – Area I ha respinto l’istanza del Dott. -OMISSIS- avente a oggetto il rilascio o il rinnovo della licenza ex art. 42 del T.U.L.P.S. di porto di pistola per difesa personale, nonché di ogni altro atto a esso presupposto, collegato o conseguente.

Giustizia amministrativa202401312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione IV, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego prefettizio di rilascio o rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego prefettizio del 18 novembre 2022 relativo al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il provvedimento indicava erroneamente, in alternativa al ricorso al TAR, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sebbene fosse un atto non definitivo e quindi non impugnabile con tale rimedio. Il privato, indotto dall'erronea indicazione amministrativa, proponeva ricorso straordinario. Dopo che il Ministero aveva riconosciuto l'errore e invitato la Prefettura a adottare un nuovo provvedimento, la Prefettura emanava un secondo decreto, di contenuto dispositivo identico ma recante la corretta indicazione dei rimedi, che veniva impugnato davanti al TAR con motivi aggiunti. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo il secondo decreto meramente riproduttivo del primo e ravvisando la violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale. L'appellante deduceva: 1) erronea applicazione del principio di alternatività, sostenendo che il secondo decreto fosse un atto sostitutivo, autonomamente lesivo, adottato all'esito di un nuovo segmento procedimentale; 2) erronea declaratoria di non impugnabilità dei pareri della Questura, impugnati insieme al provvedimento finale e successivamente utilizzati dall'Amministrazione per integrare la motivazione. Il secondo motivo veniva riproposto, ma non esaminato perché assorbito.

La decisione

L'appello è accolto per il primo motivo, ritenuto assorbente. Il CGARS afferma che il secondo decreto non è un atto meramente confermativo, bensì un atto di autotutela sostitutiva: è stato adottato dopo un nuovo segmento procedimentale, sollecitato dal Ministero, per correggere il vizio relativo alla clausola sui rimedi, e ha integralmente rimosso e sostituito il primo decreto, pur mantenendone identico il contenuto dispositivo. Ne consegue che il ricorso straordinario proposto contro il primo atto è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il secondo decreto costituisce un atto nuovo e autonomamente lesivo, impugnabile davanti al TAR entro un nuovo termine decorrente dalla sua comunicazione. Non opera quindi la vis attractiva del ricorso straordinario né il principio electa una via non datur recursum ad alteram, poiché l'alternatività non può considerarsi consumata quando la scelta del rimedio sia stata indotta da un'erronea clausola amministrativa e il primo atto sia stato successivamente sostituito. Una diversa soluzione determinerebbe una situazione di denegata giustizia, in contrasto con l'effettività della tutela e con il diritto di difesa. Il TAR ha quindi erroneamente pronunciato una declaratoria di inammissibilità che ha impedito l'esame del merito; tale errore di rito comporta la nullità della sentenza e l'annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. La causa è rimessa al TAR Sicilia affinché esamini nel merito le censure contro il diniego. Gli ulteriori motivi d'appello restano assorbiti. L'Amministrazione è condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato

    Il principio di alternatività mira a evitare il contrasto tra giudicati e a garantire l'economia processuale; la sua applicazione non impedisce l'impugnazione giurisdizionale di un nuovo atto sostitutivo che abbia rimosso quello originariamente impugnato con ricorso straordinario.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    L'annullamento con rinvio al giudice di primo grado è disposto quando la sentenza è nulla per un errore di rito che abbia impedito l'esame della controversia; ciò ricorre anche quando il TAR abbia dichiarato inammissibile il ricorso escludendo erroneamente una condizione dell'azione e non abbia esaminato i motivi sostanziali.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela impedisce un'interpretazione del principio di alternatività che lasci il privato privo di qualsiasi esame giurisdizionale per effetto di un errore della stessa Amministrazione.

  • art. 24 Cost.

    La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi impedisce che l'erronea indicazione amministrativa dei rimedi determini la perdita sostanziale di ogni tutela.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    La ragionevole durata del processo non può prevalere sulle garanzie del giusto processo e del diritto di difesa; la celerità non giustifica la decisione della causa in unico grado quando il primo giudice non abbia esaminato il merito.

  • art. 125 Cost.

    Il principio del doppio grado richiede che la controversia sia effettivamente sottoposta alla cognizione di giudici di grado diverso; se il TAR ha definito il giudizio con un'erronea pronuncia di rito, il giudice d'appello deve rinviare la causa al primo giudice quando ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Il secondo provvedimento amministrativo adottato all'esito di un nuovo segmento procedimentale per correggere un vizio del primo e destinato a rimuoverlo e sostituirlo integralmente costituisce un atto sostitutivo, non meramente confermativo, anche se ne conserva identico il contenuto dispositivo; esso è pertanto autonomamente impugnabile e fa decorrere un nuovo termine per la tutela giurisdizionale.
  • Quando un provvedimento amministrativo sia stato impugnato con ricorso straordinario sulla base di un'erronea indicazione dei rimedi contenuta nell'atto e venga successivamente sostituito da un nuovo provvedimento, il principio di alternatività non preclude l'impugnazione giurisdizionale del secondo atto. Il ricorso straordinario contro il primo atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e la scelta del rimedio non può considerarsi consumata a danno del privato indotto in errore dall'Amministrazione.
  • L'erronea indicazione dei rimedi di impugnazione da parte dell'Amministrazione non può produrre una situazione di denegata giustizia né far gravare sul privato le conseguenze dell'errore amministrativo; occorre assicurare almeno un termine utile per proporre il rimedio corretto, anche mediante rimessione in termini quando ne ricorrano i presupposti.
  • Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, fondata sull'esclusione palesemente errata della legittimazione o dell'interesse e tale da impedire l'esame di tutti i motivi sostanziali, comporta la nullità della sentenza e il rinvio della causa al TAR per preservare il doppio grado di giudizio e il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLicenze e autorizzazioni di poliziaAppello
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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