Cassazione Penale, Ordinanza n. 18924/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un fatto di danneggiamento di autovettura. Con il primo motivo contestava la legittimazione della parte civile, sostenendo che il soggetto costituito non avesse provato di essere effettivo utilizzatore dell'auto danneggiata e, quindi, non avesse diritto di querela. Con il secondo motivo chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo censurava la quantificazione del risarcimento del danno. Con il quarto motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e non specifico; ha considerato manifestamente infondata la censura sulla mancanza del potere di querela, richiamando il principio secondo cui il diritto di querela per il danneggiamento spetta anche a chi abbia un rapporto di fatto, non illegale, con il bene danneggiato. Ha dichiarato non consentiti anche il secondo e il terzo motivo, perché privi di specifico confronto con le ragioni della decisione di merito e sostanzialmente ripetitivi delle difese già disattese in appello. Ha infine ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen.
Per il danneggiamento la querela spetta anche a chi abbia un rapporto di fatto, non illecito, con la cosa danneggiata o comunque ne tragga utilità.
La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata dichiarata non consentita perché meramente reiterativa di questioni già esaminate e disattese in appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non presentano specificità e si limitano a riproporre censure già svolte in appello senza reale confronto con la motivazione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello senza una critica argomentata della motivazione di merito.
- In materia di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al soggetto che, pur non essendo proprietario, abbia un rapporto di fatto non illecito con il bene danneggiato o ne ricavi utilità.
- La deduzione in cassazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può consistere in una mera ripetizione delle difese già vagliate dal giudice di merito, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione.
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