Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01704/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, nel giudizio di incidente di esecuzione relativo a confisca disposta ex art. 240-bis c.p., ha riconosciuto a favore di D'Angelo crediti parziali e rigettato altre richieste. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata valutazione e prova delle risorse economiche impiegate negli investimenti immobiliari (viale Kennedy e via S. Michele), con specifiche doglianze sulla mancata acquisizione di documentazione bancaria decisiva (estinzione mutui, distinte di versamento), sulla mancata individuazione della quota di apporto riconducibile al condannato Capoluongo Maurizio, sulla errata valutazione di atti di permuta/preliminari e della vicenda societaria della LUDOMAR, sulla necessità di escludere beni riconducibili a periodi temporali estranei alla partecipazione mafiosa (1996-2006) e infine sulla mancata attualizzazione (interessi e rivalutazione) delle somme riconosciute.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, in particolare il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al giudice di merito con indicazioni: il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi fissati nella sentenza di annullamento, valutare la 'disponibilità' dei beni alla luce della necessità di provare la riconducibilità degli stessi all'iniziativa economica del condannato (anche in termini di quota di apporto), motivare adeguatamente ogni valutazione, acquisire e valutare elementi bancari e documentali necessari per ricostruire l'origine delle provviste, non operare inversione del onere probatorio a carico del terzo (che resta gravato di un onere di allegazione), e aggiornare correttamente le determinazioni economiche ove richiesto; in breve, annullamento e rinvio per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata)

    La confisca allargata richiede che il bene formalmente intestato a terzi sia riconducibile all'iniziativa economica del condannato; se il condannato ha contribuito solo in parte all'acquisto, la confisca può riguardare solo la quota corrispondente al contributo. Quando il bene è intestato a terzi, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare, con elementi di gravità, precisione e concordanza, la discordanza tra titolarità formale e disponibilità effettiva.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (richiamato come principio storico della confisca estesa)

    Richiamato per confermare l'orientamento giurisprudenziale sulla necessità di ricondurre il bene all'iniziativa economica del reo per l'applicazione della confisca estesa, e per precisare limiti della presunzione di illecita accumulazione quando il bene è intestato a terzi.

  • art. 628 comma 2 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione della sentenza resa dal giudice di rinvio, stabilendo che la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata solo per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione o per inosservanza di norme procedurali indicate; implica che il giudice di rinvio è vincolato al dictum della cassazione sul punto di diritto deciso.

  • art. 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata come limite all'impugnabilità e alla conformità del giudice di rinvio alle indicazioni della Cassazione (citata nel contesto del vincolo del giudice di merito rispetto alla decisione di annullamento).

  • art. 321 comma 2 cod. proc. pen. e art. 240 comma 2 cod. pen. (confisca del profitto diretto)

    Riferiti per distinguere la confisca diretta del profitto del reato (che richiede prova del nesso diretto) dalla confisca allargata; la Cassazione sottolinea che l'ampio concetto di 'derivazione' usato per la confisca allargata non sostituisce la necessità di prova della riconducibilità dei capitali illeciti al condannato.

  • art. 666 cod. proc. pen. (incidente di esecuzione)

    Regola l'accesso al contraddittorio del terzo interessato dopo il passaggio in giudicato della confisca; il terzo ottiene l'accesso tramite l'incidente di esecuzione e rimane gravato di un onere di allegazione circa la propria situazione di estraneità o titolarità, senza che ciò implichi inversione dell'onere della prova.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di enunciazione dei motivi in Cassazione)

    Norma procedurale sul contenuto e sui limiti della enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione, richiamata per definire l'oggetto dei motivi esaminati.

Massime di principio

  • Quando un bene è formalmente intestato a terzi e si chiede la confisca allargata occorre provare la riconducibilità del bene all'iniziativa economica del condannato: se il condannato ha contribuito solo in parte, la confisca deve essere proporzionale alla quota effettivamente riconducibile a lui.
  • Il giudice di rinvio è vincolato alle indicazioni di diritto contenute nella sentenza di annullamento: deve compiere le indagini e motivare seguendo lo schema richiesto dalla Cassazione e non può ripetere i vizi già censurati.
  • All'accusa grava l'onere di dimostrare (con elementi di gravità, precisione e concordanza) la discrepanza tra titolarità formale e disponibilità reale del bene; la sola sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni non è sufficiente quando il proprietario formale è un terzo.
  • Il terzo che promuove l'incidente di esecuzione dopo la sentenza di confisca è tenuto ad allegare i fatti giustificativi della propria titolarità o estraneità, ma non gli è imposto l'onere di provare completamente la liceità delle provviste; l'onere probatorio principale rimane dell'accusa.
  • Nei casi di contestazione sull'origine delle risorse occorre acquisire e valutare documentazione bancaria (distinte di versamento, movimenti, prove di estinzione mutui) e contratti/permuti/preliminari per ricostruire flussi finanziari e tempistiche decisive.
  • Va considerata la perimetrazione temporale della rilevanza della condotta illecita del condannato: operazioni poste al di fuori del periodo di effettiva partecipazione all'associazione mafiosa possono risultare escluse dalla confiscabilità se non dimostrata la provenienza di risorse illecite nel periodo pertinente.
  • La quantificazione dei crediti o delle somme riconosciute deve tenere conto dell'aggiornamento monetario, interessi e rivalutazione ove richiesto, e la motivazione deve spiegare la scelta del criterio di calcolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.