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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30199/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2011. La società contribuente impugnava l’atto, ma i giudici di merito ritenevano non integralmente deducibili i canoni di leasing pagati per un immobile sito in Milano, utilizzato promiscuamente come sede legale della società e abitazione dei soci e della loro madre. La società sosteneva che tali costi fossero stati effettivamente sostenuti e contabilizzati e, con il primo motivo, denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse rigettato l’appello senza spiegare le ragioni della mancata integrale deducibilità. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla questione dell’inerenza del costo oggetto di ripresa a tassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, rilevando che la sentenza della CTR esponeva in modo sufficiente e chiaro le ragioni del rigetto dell’appello, ossia la mancata dimostrazione di una diversa situazione di fatto rispetto all’anno precedente e la ritenuta irrilevanza probatoria della fattura prodotta in giudizio, emessa a distanza di anni e non chiaramente contabilizzata. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la CTR aveva implicitamente e chiaramente negato l’inerenza della quota di costo riferita alla parte dell’immobile adibita ad abitazione dei soci e dei familiari, riconoscendo la deducibilità solo per la parte destinata a sede legale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato solo per dare atto della rituale instaurazione del contraddittorio sulla proposta del relatore

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo è stato ricondotto alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è apparente solo se non consente il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    le censure sulla correttezza giuridica del ragionamento decisorio e sulla nozione di inerenza andavano veicolate come error in iudicando

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    le doglianze sulla valutazione delle risultanze probatorie andavano dedotte come vizio motivazionale nei limiti consentiti

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la motivazione, anche implicitamente, mostra di avere deciso la questione dell'inerenza del costo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • Le censure che contestano la correttezza giuridica della decisione non possono essere formulate come vizio di motivazione apparente o come omessa pronuncia, ma richiedono la deduzione del pertinente error in iudicando o del vizio motivazionale nei limiti di legge.
  • Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito, anche senza affrontare espressamente ogni argomento difensivo, abbia comunque deciso in modo incompatibile con la tesi di parte, rendendo evidente il rigetto implicito della questione.
  • In tema di deducibilità dei costi, il giudice può valutare la coerenza probatoria della documentazione prodotta e la sua idoneità a dimostrare il diverso regime fiscale sostenuto dal contribuente, specialmente quando la documentazione sia tardiva o non chiarisca pagamento e contabilizzazione.
  • Quando un bene è utilizzato promiscuamente per esigenze della società e per finalità abitative dei soci o dei familiari, la deducibilità dei relativi costi può essere limitata alla sola parte inerente all’attività sociale, ove la componente extra-aziendale risulti provata o comunque non contestata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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