Sentenza del 16/05/2024 n. 13631 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI per l’anno d’imposta 2007 relativo alle aree e ai fabbricati del terminal portuale. La CTP di Genova, con sentenza n. 39/2013, aveva confermato l’accertamento; la CTR della Liguria aveva invece accolto l’appello di VTE, ritenendo le aree scoperte demaniali, da classificare in categoria E/1 e non assoggettabili a ICI, mentre confermava la categoria D/8 per i fabbricati. Il Comune ha dedotto quattro motivi: omesso esame della rendita catastale proposta con Docfa nel 2008 e messa in atti nel 2009; violazione delle regole sull’onere della prova e sull’esenzione ICI; omessa considerazione della soggettività passiva del concessionario delle aree demaniali; erronea distinzione, ai fini impositivi, tra fabbricati e aree scoperte. VTE ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l’applicazione retroattiva della rendita attribuita nel 2008, la mancata motivazione sulla pretesa richiesta comunale di accatastamento e la duplicazione o l’addebito d’imposta per immobili demoliti o non più concessi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune in ragione del giudicato formatosi sulla precedente ordinanza n. 10287/2019, che aveva ricondotto le aree scoperte in contestazione alla categoria D/1, escludendo la classificazione in categoria E. Ha accolto nei limiti indicati in motivazione il primo motivo incidentale di VTE: la retroattività e l’utilizzabilità della rendita dipendono dalla natura catastale delle aree e dalla notificazione della rendita alla società, se intestataria catastale e soggetto passivo; l’attribuzione non può essere utilizzata prima della notifica, pur potendo rilevare per annualità ancora accertabili. Il secondo motivo incidentale è stato respinto perché non si confrontava con la decisione impugnata, che aveva escluso l’applicabilità della disciplina invocata; il terzo è stato assorbito e potrà essere riproposto davanti al giudice di rinvio. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché accerti se nel 2007 le aree fossero iscritte in catasto e se VTE fosse cointestataria dei beni e avesse quindi diritto alla notificazione della rendita. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
In definitiva, la regola generale ricavabile dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente.
Per gli immobili già iscritti in catasto, la base imponibile è determinata secondo le rendite risultanti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione; le modifiche catastali, di regola, operano dall’anno successivo alla loro annotazione. Le correzioni di errori materiali e le variazioni conseguenti a modifiche denunciate dal contribuente seguono le regole specifiche indicate dalla Corte. Per immobili classificabili nel gruppo D ma non iscritti in catasto, la rendita successivamente attribuita può determinare la base imponibile anche per periodi pregressi ancora accertabili, ma la sua utilizzabilità è subordinata alla notificazione.
Art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342
L’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta ‘sospese’, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.
La rendita attribuita o modificata non può essere impiegata per calcolare l’ICI prima che sia notificata ai soggetti intestatari catastali. Una volta notificata, può essere applicata anche ad annualità ancora aperte ad accertamento, liquidazione o rimborso. Se il concessionario è intestatario catastale e soggetto passivo, la notificazione deve essere effettuata anche nei suoi confronti.
Art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma sull’esenzione è stata invocata dal Comune con riferimento alla pretesa esenzione delle aree, ma la decisione non fonda su di essa il principio conclusivo: la controversia è definita principalmente in base al giudicato sulla categoria catastale e agli accertamenti necessari su iscrizione e notificazione della rendita.
Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La disposizione, relativa alla soggettività passiva ICI in caso di concessione di aree demaniali, è stata richiamata tra le censure del Comune; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione nel decidere, rimettendo al giudice di rinvio gli accertamenti sulla posizione catastale di VTE e sulla notificazione della rendita.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La disposizione è stata invocata dal Comune per sostenere che le aree scoperte potessero costituire unità immobiliari autonomamente imponibili. La Corte non decide la censura con un’autonoma interpretazione, poiché accoglie il ricorso principale sulla base del giudicato relativo alla categoria catastale.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
È il parametro processuale delle censure di violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha accolto il ricorso principale in forza del giudicato e ha accolto parzialmente il primo motivo incidentale, rinviando per gli accertamenti fattuali necessari.
Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile
È il parametro processuale dedotto per l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte non accoglie autonomamente tali doglianze nel merito: il terzo motivo incidentale è assorbito e potrà essere riproposto davanti al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Un Comune non è autonomamente legittimato a contestare in giudizio l’attribuzione della rendita catastale, ma, se parte del giudizio sull’avviso d’imposta, può invocare il giudicato che abbia definito la categoria o la rendita rilevante per la base imponibile.
- Il giudicato sulla classificazione catastale vincola contribuente ed ente impositore e preclude una diversa decisione sul medesimo rapporto, anche quando la precedente pronuncia sia stata revocata solo per una parte distinta e separabile.
- Per determinare l’efficacia temporale di una rendita occorre distinguere tra immobili già iscritti in catasto e immobili non iscritti, ma classificabili nel gruppo D: nel secondo caso la rendita può incidere sulle annualità pregresse ancora accertabili, ma non può essere utilizzata prima della notificazione.
- La notificazione della rendita deve raggiungere il concessionario dell’area demaniale quando questi sia soggetto passivo dell’imposta e risulti intestatario catastale; la presentazione della Docfa da parte di un altro soggetto non sostituisce tale notificazione.
- In caso di contestazione su annualità passate, occorre accertare concretamente sia la situazione catastale dell’immobile nell’anno d’imposta sia chi risultasse intestatario catastale e se la rendita fosse stata notificata: la sola data di presentazione della Docfa non risolve tali questioni.
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