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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19674/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23/02/2022 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como per i delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e porto abusivo di arnesi atti allo scasso. Il ricorrente deduceva: 1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 648-bis e 648 c.p. e degli artt. 125 e 192 c.p.p. (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.), contestando la valenza probatoria del compendio indiziario e sostenendo la propria inconsapevolezza circa la sostituzione delle targhe e di esser stato trascinato dai correi; 2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e dell'art. 125 c.p.p. in relazione al quantum della pena, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 11-quater c.p. e sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di merito abbia motivatamente escluso la versione difensiva originaria, valutando come assolutamente generiche le dichiarazioni del ricorrente nel memoriale (mancanza di indicazioni precise su tempi, luoghi, ragioni dell'unirsi ai correi e identificazione degli stessi). La sentenza d'appello ha trovato riscontro in elementi specifici: i complici avevano passamontagna e attrezzi per furti, l'auto era stata utilizzata in precedenti furti e risultava provento di un altro furto commesso pochi giorni prima, e la sostituzione delle targhe era coerente con l'intento di occultare la provenienza del veicolo. Quanto alla comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, la Corte ha ritenuto le deduzioni del ricorrente evanescenti e ha confermato la discrezionalità valutativa del giudice del merito. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario e gli elementi di fatto fossero sufficienti a fondare la responsabilità per concorso nel reato di riciclaggio.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato nel contesto della riqualificazione delle condotte relative alla provenienza illecita del bene (autovettura); la valutazione di merito ne ha tenuto conto come elemento del contesto criminoso.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione alla motivazione e all'istruttoria; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello nella valutazione del materiale probatorio e nel rigetto della versione difensiva.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul valore e sull'apprezzamento della prova; la Corte ha ammesso l'uso del compendio indiziario, considerandolo idoneo a fondare la responsabilità quando sorretto da elementi concreti e coerenti.

  • art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Criteri di ricorso per cassazione; le censure muovevano da questi vizi, ma la Cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché attinenti a valutazioni di merito e non a violazioni logiche della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Disciplina del giudizio di determinazione della pena; la Corte d'appello ha esercitato la discrezionalità nella comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, decisione ritenuta non arbitraria.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulla recidiva; la sua presenza è stata valutata dal giudice di merito nel quadro complessivo della personalità criminale dell'imputato e della misura della pena.

  • art. 61 n. 11-quater c.p.

    Aggravante richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che le attenuanti invocate non prevalessero su tale aggravante alla luce della genericità delle dichiarazioni difensive e degli elementi probatori contrari.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna per le spese processuali e prevede la possibilità di imporre contributi alla Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. Un., Contaldo, 25/02/2010, n. 10713)

    Principio secondo cui il giudizio di comparazione delle circostanze è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo in presenza di illogicità o arbitrio; citazione usata per giustificare il limite del controllo di legittimità sulle valutazioni di merito.

Massime di principio

  • La Cassazione non rientra nel merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito se queste sono motivate e non arbitrarie: i rilievi di merito (es. diversa valutazione delle prove o riqualificazione del fatto) sono in genere inammissibili salvo vizio logico o mancanza di motivazione.
  • Un memoriale o dichiarazioni difensive generiche e prive di elementi temporali, di luogo o di soggetti identificabili hanno scarso rilievo probatorio; per contrastare efficacemente un compendio indiziario occorrono dichiarazioni precise e verificabili.
  • La presenza di elementi concreti (es. uso precedente del veicolo per furti, materiale attinente ai furti, passamontagna, sostituzione delle targhe, provenienza furtiva dell'auto) può rendere consistente anche un'impostazione probatoria basata su indizi, purché gli indizi siano convergenti e motivati.
  • Il giudizio comparativo tra circostanze attenuanti e aggravanti è riservato al giudice del merito: la sua discrezionalità è sindacabile in Cassazione solo in presenza di illogicità, contraddittorietà o mancata motivazione.
  • I precedenti penali dell'imputato non costituiscono di per sé prova della responsabilità per il fatto contestato, ma possono concorrere alla valutazione complessiva della personalità e alla determinazione della pena se inseriti in un contesto probatorio coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e talvolta al versamento di una somma alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.

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