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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27800/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte attrice)

La controversia

La lite origina da un giudizio di merito in cui una società appaltatrice chiese il pagamento di opere eseguite in base a un contratto di appalto e di ulteriori opere extra-capitolato; la controparte resistette e propose domanda riconvenzionale per danni, assumendo che la società avesse rifiutato un pagamento mediante bonifico, impedendo così la pratica per agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni. In primo grado la domanda principale e quella riconvenzionale furono rigettate; il Tribunale ritenne nulla la consulenza tecnica d'ufficio perché il consulente aveva acquisito documenti non ritualmente prodotti. In appello la decisione fu riformata con condanna della convenuta al pagamento di una somma. Nel successivo ricorso per cassazione, poi rigettato con ordinanza n. 5997/2024, la soccombente denunciò, tra gli altri, che la statuizione di nullità della CTU sarebbe passata in giudicato per mancata specifica impugnazione e che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su tale eccezione. Con il ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la ricorrente ha dedotto un errore di fatto della Corte di cassazione: secondo la sua tesi, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l'appellante avesse specificamente censurato tutte le autonome rationes poste a base della nullità della CTU, mentre dall'atto di appello ciò non emergerebbe; se la Corte avesse correttamente percepito il dato processuale, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello originario. La resistente ha contestato il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere un nuovo giudizio su valutazioni giuridiche già espresse nell'ordinanza oggetto di revocazione, e non a denunciare un vero errore di fatto revocatorio. In particolare, ha affermato che non sussisteva una svista percettiva su un fatto decisivo, poiché il punto della nullità della CTU e della sua specifica impugnazione era stato oggetto di discussione e di decisione; la censura, dunque, investiva semmai un preteso error iuris, non deducibile con lo strumento della revocazione della sentenza di cassazione. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    il rimedio revocatorio contro le sentenze della Corte di cassazione è limitato ai casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., e non consente di veicolare errori di diritto o di giudizio

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una svista di fatto, cioè nella supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo incontrastabilmente escluso o accertato dagli atti

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel precedente giudizio per sostenere la necessità di una specifica impugnazione della statuizione di primo grado

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel precedente giudizio per lamentare omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel precedente giudizio per sostenere l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato nel merito della lite con riferimento alla produzione documentale e ai limiti istruttori

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel merito della lite con riferimento ai poteri del consulente tecnico e alla documentazione acquisita

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La revocazione dell'ordinanza o della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, cioè per una falsa percezione di dati già risultanti dagli atti, non per contestare l'interpretazione giuridica delle norme o la valutazione compiuta dal giudice.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'errore percettivo, miri in realtà a rimettere in discussione la qualificazione giuridica della censura, la sua specificità o la correttezza del ragionamento decisorio.
  • È inammissibile il ricorso per revocazione quando il fatto dedotto come erroneamente percepito abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e di espressa o implicita decisione da parte del giudice.
  • Per configurare l'errore di fatto revocatorio occorre che l'errore sia immediatamente rilevabile, obiettivo, decisivo e tale che, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa.
  • Il rimedio revocatorio non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio volto a correggere errori di diritto, errori di giudizio o valutazioni già compiute in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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