Cassazione Civile, Ordinanza n. 06228/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Una coerede aveva promosso domanda di divisione ereditaria nei confronti dei germani, per la comunione ereditaria relativa ai beni dei genitori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che l'attrice non avesse fornito prova sufficiente della comproprietà dei beni e non avesse depositato tempestivamente la documentazione prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c., ritenuta applicabile in via analogica anche al giudizio di divisione, per verificare titolarità dei beni e integrità del contraddittorio. La ricorrente ha proposto tre motivi: violazione degli artt. 713 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale applicato alla prova della comproprietà un onere rigoroso assimilabile alla rivendicazione; violazione degli artt. 1350 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per il mancato riconoscimento del principio di non contestazione nella prova della comproprietà; violazione degli artt. 1113 c.c. e 783, 102, 597 c.p.c. per avere attribuito all'omessa produzione della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. l'effetto di inammissibilità della domanda di divisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i motivi, riuniti per connessione, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. Ha escluso che nel giudizio di divisione ereditaria l'attore debba assolvere un onere probatorio identico a quello della rivendicazione o dell'azione di accertamento della proprietà; ha inoltre escluso che la mancata produzione della documentazione richiesta per la vendita nell'espropriazione forzata, ex art. 567, comma 2, c.p.c., determini l'inammissibilità della domanda divisoria. Ha precisato che il giudice della divisione deve verificare d'ufficio l'appartenenza dei beni alla comunione e l'integrità del contraddittorio, ma può farlo anche attraverso la non contestazione, prove indiziarie e attività istruttoria disposta dal giudice, senza trasformare il giudizio divisorio in una rivendicazione. È stato quindi disposto il rinvio per l'esame del merito secondo i principi enunciati, con regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La divisione può essere domandata da ciascun coerede; la qualità di erede è condizione dell'azione, ma non richiede una prova assimilabile alla rivendicazione.
L'onere della prova della comproprietà nel giudizio di divisione non coincide con quello richiesto per l'azione di rivendicazione o di mero accertamento della proprietà.
Richiamato nel motivo per escludere che la prova della comproprietà debba essere ricondotta a schemi probatori rigidi tipici degli atti immobiliari, ma la Corte si concentra sulla differenza tra divisione e rivendicazione.
Non può essere esclusa a priori la rilevanza del principio di non contestazione nel giudizio divisorio.
Disciplina l'intervento e gli effetti verso creditori e aventi causa dei condividenti; non impone ai comproprietari un onere di allegazione documentale a pena di inammissibilità della domanda.
Richiamato nel contesto dei litisconsorti/partecipazione nel giudizio divisorio, ma non fonda un onere probatorio analogo all'espropriazione.
Richiamato nel motivo sulla integrazione del contraddittorio, senza che ne derivi un onere documentale automatico per le parti.
Richiamato nel motivo, ma non utilizzato come base per rendere inammissibile la domanda di divisione.
"Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari"
La disposizione, dettata per la vendita nell'espropriazione forzata, non è applicabile analogicamente al giudizio di divisione come condizione di ammissibilità della domanda.
Consente a ciascun comunista di domandare lo scioglimento della comunione; il diritto alla divisione è comune ai partecipanti.
La divisione opera con efficacia retroattiva, senza trasferimenti tra condividenti, facendo risalire l'acquisto al momento iniziale della comunione.
Conferma la retroattività degli effetti divisori nel quadro della comunione.
La divisione non integra di per sé titolo idoneo all'usucapione abbreviata.
Nel giudizio divisorio il giudice può/dover chiamare creditori e aventi causa se risultano trascrizioni o iscrizioni; ciò non equivale a imporre alle parti un onere documentale a pena di inammissibilità.
Nel caso di divisione mediante vendita, il giudice deve acquisire le informazioni necessarie, ma ciò avviene nell'ambito dei poteri officiosi del processo divisorio.
Il giudice della divisione, nell'esercizio del potere di direzione delle operazioni divisionali, può ordinare la produzione della documentazione occorrente.
La trascrizione della divisione è funzionale agli effetti verso i terzi e alla tutela dei loro diritti, non alla procedibilità della domanda.
Il principio prior in tempore non opera nella divisione nei termini tipici propri dei conflitti tra acquirenti.
La trascrizione della domanda di divisione non è regolata per gli effetti tipici delle domande giudiziali previste da questa norma, ma per quelli dell'art. 1113 c.c.
Come sopra, il regime della trascrizione della divisione non si collega agli effetti tipici di tale disposizione.
L'ipoteca iscritta contro il singolo comproprietario conserva efficacia sui beni o sulla porzione che gli sarà assegnata in divisione.
La trascrizione della divisione è richiesta anche ai fini della continuità delle trascrizioni.
La causa è stata trattata con proposta di manifesta fondatezza del ricorso, come risulta dal procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria o tra comunisti l'attore deve provare l'appartenenza dei beni alla comunione, ma non è tenuto a fornire una prova rigorosa assimilabile a quella richiesta nelle azioni di rivendicazione o di accertamento della proprietà.
- Il principio di non contestazione può operare anche nel giudizio divisorio; la prova della comunione non è necessariamente esclusa da presunzioni, elementi indiziari o verifiche tecniche, quando la contitolarità non sia controversa.
- L'art. 567, comma 2, c.p.c., dettato per l'espropriazione immobiliare, non è applicabile in via analogica come condizione di ammissibilità della domanda di divisione giudiziale.
- L'omessa evocazione di creditori iscritti o aventi causa del condividente non determina l'invalidità della divisione nei rapporti tra i compartecipi, ma produce solo gli effetti previsti dall'art. 1113 c.c. nei confronti dei terzi interessati.
- Nel processo divisorio il giudice ha poteri officiosi di verifica dell'integrità del contraddittorio e di direzione delle operazioni, e può ordinare la produzione della documentazione necessaria senza trasformare tale profilo in un onere di parte a pena di inammissibilità.
- La divisione ha efficacia retroattiva e non realizza un trasferimento tra condividenti in senso pienamente traslativo; perciò non può essere trattata, nei rapporti interni e nella prova della comunione, come un atto di acquisto opposto a terzi.
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