Cassazione Civile, Ordinanza n. 28130/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità e riscossione)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione contro una cartella di pagamento relativa a una sanzione amministrativa per asserita violazione dell'obbligo di preventiva informativa sul sito internet aziendale, contestata in origine con verbale del 2014 ai sensi dell'art. 13 e sanzionata dall'art. 161 del d.lgs. 196/2003. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo che, per effetto della riforma del 2018, la fattispecie sanzionatoria fosse stata abrogata e quindi non più punibile. L'Autorità Garante e l'ADER hanno ricorso per cassazione deducendo: 1) tardività/inammissibilità dell'opposizione perché il verbale si era convertito ex lege in ordinanza-ingiunzione per mancato pagamento in misura ridotta e mancata presentazione di memorie difensive nei termini dell'art. 18 d.lgs. 101/2018; 2) erronea applicazione del principio del favor rei e dell'art. 2 c.p., sostenendo che nelle sanzioni amministrative vige il tempus regit actum e la disciplina sopravvenuta non opera retroattivamente; 3) erroneità della ritenuta abrogazione dell'illecito, poiché la condotta era rimasta prevista nel nuovo assetto normativo. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Macerata e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, nel regime transitorio dell'art. 18 d.lgs. 101/2018, il verbale di contestazione può convertirsi ex lege in ordinanza-ingiunzione senza nuova notificazione e che, in materia di illeciti amministrativi, non opera la retroattività della norma più favorevole, ma il principio del tempus regit actum.
Norme richiamate
obbligo di preventiva informativa nel trattamento dei dati personali; la sua violazione era la condotta originariamente contestata.
norma sanzionatoria per la violazione dell'obbligo di informativa; la Corte ne tratta nell'ambito della disciplina transitoria e del regime degli illeciti amministrativi.
ha introdotto una definizione agevolata per i procedimenti sanzionatori pendenti alla data di applicazione del GDPR; in difetto di pagamento e di nuove memorie difensive, il verbale già notificato assume valore di ordinanza-ingiunzione senza ulteriore notificazione.
art. 10, comma 3, d.lgs. 150/2011
fissa il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori del Garante.
richiamato quale base del rimedio oppositivo nei procedimenti in materia di protezione dei dati personali.
art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689
atto di contestazione immediata che, nel meccanismo transitorio, può assumere il valore dell'ordinanza-ingiunzione.
art. 1, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689
implica che agli illeciti amministrativi si applicano legalità, irretroattività e divieto di analogia, con assoggettamento del fatto alla legge del tempo in cui si è verificato.
non si applica in via analogica agli illeciti amministrativi; la retroattività della norma più favorevole non opera nel sistema delle sanzioni amministrative.
art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria nella disciplina procedimentale transitoria.
art. 83 Regolamento (UE) 2016/679
richiamato nel terzo motivo come parte del nuovo assetto sanzionatorio europeo e nazionale.
Massime di principio
- In materia di protezione dei dati personali, il regime transitorio introdotto dal d.lgs. 101/2018 per i procedimenti sanzionatori pendenti può determinare la conversione ex lege del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione, senza necessità di una nuova notificazione, quando il contravventore non si avvalga del pagamento in misura ridotta e non presenti nuove memorie difensive nei termini.
- Il termine per impugnare la pretesa sanzionatoria, nei casi coperti dall'art. 18 d.lgs. 101/2018, decorre dall'ultimo momento utile per esercitare le facoltà difensive previste dalla norma transitoria, e non dalla successiva notificazione della cartella di pagamento; in difetto, non è ammissibile un'opposizione recuperatoria, restando deducibili solo i vizi propri della cartella.
- In tema di illeciti amministrativi, il principio applicabile è quello del tempus regit actum: la condotta va valutata secondo la legge vigente al momento del fatto, senza applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta anche se più favorevole o abrogatrice della fattispecie sanzionatoria.
- L'abrogazione di una norma che prevedeva un illecito amministrativo non comporta, di regola, l'eliminazione retroattiva dell'antigiuridicità delle condotte pregresse, a differenza di quanto accade nel diritto penale con l'abolitio criminis.
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