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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28130/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità e riscossione)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione contro una cartella di pagamento relativa a una sanzione amministrativa per asserita violazione dell'obbligo di preventiva informativa sul sito internet aziendale, contestata in origine con verbale del 2014 ai sensi dell'art. 13 e sanzionata dall'art. 161 del d.lgs. 196/2003. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo che, per effetto della riforma del 2018, la fattispecie sanzionatoria fosse stata abrogata e quindi non più punibile. L'Autorità Garante e l'ADER hanno ricorso per cassazione deducendo: 1) tardività/inammissibilità dell'opposizione perché il verbale si era convertito ex lege in ordinanza-ingiunzione per mancato pagamento in misura ridotta e mancata presentazione di memorie difensive nei termini dell'art. 18 d.lgs. 101/2018; 2) erronea applicazione del principio del favor rei e dell'art. 2 c.p., sostenendo che nelle sanzioni amministrative vige il tempus regit actum e la disciplina sopravvenuta non opera retroattivamente; 3) erroneità della ritenuta abrogazione dell'illecito, poiché la condotta era rimasta prevista nel nuovo assetto normativo. Il terzo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Macerata e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, nel regime transitorio dell'art. 18 d.lgs. 101/2018, il verbale di contestazione può convertirsi ex lege in ordinanza-ingiunzione senza nuova notificazione e che, in materia di illeciti amministrativi, non opera la retroattività della norma più favorevole, ma il principio del tempus regit actum.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 196/2003

    obbligo di preventiva informativa nel trattamento dei dati personali; la sua violazione era la condotta originariamente contestata.

  • art. 161 d.lgs. 196/2003

    norma sanzionatoria per la violazione dell'obbligo di informativa; la Corte ne tratta nell'ambito della disciplina transitoria e del regime degli illeciti amministrativi.

  • art. 18 d.lgs. 101/2018

    ha introdotto una definizione agevolata per i procedimenti sanzionatori pendenti alla data di applicazione del GDPR; in difetto di pagamento e di nuove memorie difensive, il verbale già notificato assume valore di ordinanza-ingiunzione senza ulteriore notificazione.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 150/2011

    fissa il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori del Garante.

  • art. 152 d.lgs. 196/2003

    richiamato quale base del rimedio oppositivo nei procedimenti in materia di protezione dei dati personali.

  • art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689

    atto di contestazione immediata che, nel meccanismo transitorio, può assumere il valore dell'ordinanza-ingiunzione.

  • art. 1, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689

    implica che agli illeciti amministrativi si applicano legalità, irretroattività e divieto di analogia, con assoggettamento del fatto alla legge del tempo in cui si è verificato.

  • art. 2 c.p.

    non si applica in via analogica agli illeciti amministrativi; la retroattività della norma più favorevole non opera nel sistema delle sanzioni amministrative.

  • art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato come termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria nella disciplina procedimentale transitoria.

  • art. 83 Regolamento (UE) 2016/679

    richiamato nel terzo motivo come parte del nuovo assetto sanzionatorio europeo e nazionale.

Massime di principio

  • In materia di protezione dei dati personali, il regime transitorio introdotto dal d.lgs. 101/2018 per i procedimenti sanzionatori pendenti può determinare la conversione ex lege del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione, senza necessità di una nuova notificazione, quando il contravventore non si avvalga del pagamento in misura ridotta e non presenti nuove memorie difensive nei termini.
  • Il termine per impugnare la pretesa sanzionatoria, nei casi coperti dall'art. 18 d.lgs. 101/2018, decorre dall'ultimo momento utile per esercitare le facoltà difensive previste dalla norma transitoria, e non dalla successiva notificazione della cartella di pagamento; in difetto, non è ammissibile un'opposizione recuperatoria, restando deducibili solo i vizi propri della cartella.
  • In tema di illeciti amministrativi, il principio applicabile è quello del tempus regit actum: la condotta va valutata secondo la legge vigente al momento del fatto, senza applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta anche se più favorevole o abrogatrice della fattispecie sanzionatoria.
  • L'abrogazione di una norma che prevedeva un illecito amministrativo non comporta, di regola, l'eliminazione retroattiva dell'antigiuridicità delle condotte pregresse, a differenza di quanto accade nel diritto penale con l'abolitio criminis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrattamento dei dati personali
RamiProcesso civilePrivacy
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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