Cassazione Penale, Ordinanza n. 35516/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per furto di energia elettrica, confermata in appello, con applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 624 e 625 c.p., nn. 2 e 7, e concessione delle attenuanti generiche equivalenti. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge, mancanza e/o contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 625 c.p., n. 7, sostenendo che l'aggravante non fosse stata adeguatamente contestata e comunque non dimostrata, poiché non sarebbe stato provato che l'energia elettrica sottratta fosse destinata a pubblico servizio; 2) erronea valutazione della prescrizione, assumendo che non vi fossero stati validi periodi di sospensione del termine prescrizionale e che il reato dovesse quindi ritenersi estinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contestazione, riferita all'impossessamento di energia elettrica sottratta all'ente erogatore ENEL Distribuzione di Catania, era sufficiente a evocare l'aggravante del bene destinato a pubblico servizio; ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla natura pubblica del servizio elettrico. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché dal verbale di udienza risultava una sospensione del termine per rinvio dovuto a impedimento del difensore e, comunque, alla data della sentenza impugnata il termine non era decorso. Conseguentemente, il ricorso inammissibile ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma base del furto, richiamata come titolo del reato contestato e confermato nei gradi di merito.
Disciplina le aggravanti del furto; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione e la prova dell'aggravante relativa al bene destinato a pubblico servizio.
Richiamato nel calcolo del termine di prescrizione come aggravante rilevante ai fini dell'aumento del massimo edittale.
La Corte ribadisce che, in presenza di ricorso inammissibile, non può rilevarsi d'ufficio una causa di non punibilità ai sensi di tale norma.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Aggravante dell'oggetto sottratto destinato a pubblico servizio, ritenuta configurabile per l'energia elettrica erogata da un ente esercente il servizio elettrico nazionale.
Massime di principio
- Nel furto, l'aggravante del fatto avente ad oggetto beni destinati a pubblico servizio può ritenersi adeguatamente contestata anche quando non sia formulata in modo tecnico-formale, purché la contestazione contenga espressioni o perifrasi idonee a rendere riconoscibile la qualificazione aggravata e a consentire una difesa effettiva.
- Integra l'aggravante del furto di beni destinati a pubblico servizio la sottrazione di energia elettrica erogata da un ente che svolge il servizio elettrico nazionale, poiché il bene è funzionalmente destinato a raggiungere una pluralità indeterminata di utenti.
- Ai fini della prescrizione, il giudice deve considerare le eventuali sospensioni del termine risultanti dagli atti processuali, comprese quelle dovute a rinvio dell'udienza per impedimento del difensore.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare cause di non punibilità sopravvenute o comunque non deducibili nei limiti dell'art. 129 c.p.p., perché il gravame non instaura validamente il potere decisorio sul merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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