Cassazione Penale, Ordinanza n. 01996/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; per conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione, lamentando l'assenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era nuovo, perché non dedotto in appello, e quindi non era proponibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata confermata la condanna, evasion
In cassazione non è consentito dedurre per la prima volta un motivo non prospettato in appello
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotti motivi nuovi che non siano stati previamente dedotti in appello, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un vizio relativo alla motivazione del diniego delle attenuanti generiche integra un motivo inammissibile se non era stato devoluto al giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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