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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32417/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 3 aprile 2024 con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, perché il provvedimento riteneva che la pena da espiare superasse i limiti massimi previsti per tali istituti. Il ricorrente, tramite difensore, aveva però chiesto anche la detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47‑ter, comma 01, ord. pen., misura prevista per i condannati ultrasettantenni (il ricorrente è nato il 01/01/1954) e non soggetta ai limiti massimi di pena. Inoltre, benché il ricorrente fosse sottoposto a recidiva con aggravante, la Corte costituzionale (sent. n. 56/2021) ha dichiarato incostituzionale la parte della norma che escludeva i condannati con l'aggravante di cui all'art. 99 c.p., per cui tale esclusione non poteva più essere invocata a precludere l'accesso alla misura.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione (confermando l'orientamento che i decreti del Presidente del Tribunale di sorveglianza che dichiarano l'inammissibilità di misure alternative sono impugnabili in cassazione) e fondato il motivo perché dal fascicolo risultava che l'istanza era stata correttamente formulata anche ai sensi dell'art. 47‑ter e che era indicata l'età ultrasettantenne del ricorrente. Il provvedimento impugnato non aveva assolutamente considerato né la norma né la circostanza anagrafica. Inoltre l'eventuale esclusione per recidiva aggravata non poteva essere invocata alla luce della sentenza della Corte costituzionale. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ex art. 620 c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 47‑ter ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    detenzione domiciliare speciale per il condannato che abbia compiuto i settanta anni di età

    La Corte ha ritenuto che l'istanza presentata ai sensi dell'art. 47‑ter andava valutata autonomamente, trattandosi di misura speciale per ultrasettantenni non soggetta ai limiti massimi di pena; il Tribunale non l'ha considerata e quindi il provvedimento era viziato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 56 del 31 marzo 2021

    illegittimità costituzionale dell'art. 47‑ter, comma 01, limitatamente alle parole "né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale"

    La Corte costituzionale ha eliminato l'esclusione dei condannati con l'aggravante di cui all'art.99 c.p. dall'accesso alla detenzione domiciliare per ultrasettantenni; di conseguenza tale esclusione non poteva giustificare l'inammissibilità dell'istanza.

  • art. 666 e art. 678 cod. proc. pen.

    applicabilità dell'art. 666 cod. proc. pen. come richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.

    La Cassazione conferma l'orientamento che i decreti che dichiarano inammissibili le istanze di misure alternative sono impugnabili per cassazione (e non con opposizione al tribunale), facendo riferimento alla procedura prevista dagli articoli citati.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    annullamento senza rinvio

    La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio ai sensi di tale norma e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per il seguito del procedimento.

Massime di principio

  • Se un provvedimento del Tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile un'istanza di misura alternativa, tale provvedimento è impugnabile in Cassazione (non in opposizione al tribunale) quando ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza.
  • Quando il richiedente è ultrasettantenne occorre verificare se l'istanza è stata formulata anche ai sensi dell'art. 47‑ter: questa misura speciale non è soggetta ai limiti massimi di pena e deve essere valutata autonomamente.
  • Non si può escludere automaticamente l'accesso all'art. 47‑ter per chi abbia recidiva aggravata se la disposizione che prevedeva tale esclusione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; pertanto il giudice deve riesaminare l'istanza alla luce della giurisprudenza costituzionale.
  • In casi simili è fondamentale che il difensore espliciti chiaramente nella domanda le norme alternative invocate (es. art. 47‑ter) e indichi gli elementi anagrafici o di stato (es. età) che rendono applicabile la misura, perché l'omessa considerazione di tali elementi può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Se la Corte di legittimità accerta che il Tribunale non ha pronunciato sulla normativa rilevante o su circostanze decisive (p.es. età ultrasettantenne), l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità può essere annullata e gli atti rimessi al Tribunale per il riesame.

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