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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14720/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorrenti impugnano l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Perugia (che aveva ritenuto che il fatto non sussistesse rispetto al reato di truffa aggravata originariamente ipotizzato come abuso d'ufficio). Il Procuratore generale deduce vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la Corte valorizzato diversamente le deposizioni dei testi (in particolare Manni e Sinibaldi), sostenendo che la spendita della qualita di appartenente alla Guardia di Finanza da parte di Stella sarebbe stata un raggiro idoneo a indurre in errore la dipendente e determinare la consegna del tablet. Ghini propone due motivi: (1) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe errato nel ritenere che la dichiarazione di appartenenza alla Finanza fosse una mera rassicurazione; (2) violazione di legge per la ritenuta insussistenza dei requisiti strutturali della truffa, sostenendo invece che la menzogna di Stella e la relativa condotta integrino il reato e l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse svolto una valutazione analitica delle prove (in particolare della deposizione della teste Manni) e avesse spiegato in modo coerente perche la condotta dell'imputato non presentasse un elemento menzognero o decettivo necessario per la truffa. Le censure proposte dai ricorrenti sono state considerate mere ricostruzioni alternative dei fatti non idonee a integrare un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti come inammissibili e la parte civile, Fabrizio Ghini (in proprio e quale legale rappresentante della Kylua s.r.l.), e stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi applicati dalla Corte di cassazione per delimitare l'ambito del sindacato di legittimità: la sola proposta di letture alternative delle risultanze di fatto non integra motivo di cassazione salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.

  • art. 61, n. 9 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in ordine all'ipotetica aggravante; la Corte non ha ritenuto dimostrata la truffa e quindi non si e pronunciata in termini favorevoli sull'applicazione di tale circostanza aggravante.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Menziionato nella memoria difensiva come possibile vizio da segnalare; la richiesta non ha avuto efficacia sul deciso e non ha impedito la dichiarazione di inammissibilita dei ricorsi.

Massime di principio

  • La valutazione della prova testimoniale e di credibilita e competenza del giudice del merito: la Cassazione non annulla per mero dissenso su ricostruzioni fattuali se la motivazione del giudice di merito e analitica e non manifestamente illogica.
  • La "spendita" della qualita di appartenente a forze dell'ordine integra raggiro solo se tale indicazione e usata per creare un convincimento ingannevole che determini un errore effettivo e un danno patrimoniale; se la qualita corrisponde al vero o ha funzione di rassicurazione senza componente decettiva, non si realizza necessariamente la truffa.
  • Le doglianze basate su una diversa interpretazione degli elementi di fatto sono inammissibili in Cassazione salvo che si riesca a dimostrare una sostanziale carenza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione del giudice di merito.
  • La parte civile che propone ricorso in Cassazione puo essere condannata alle spese e a sanzioni se il ricorso e dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
  • Per far valere un'aggravante (es. art. 61, n.9 c.p.) e necessario che prima sia accertata la sussistenza del reato e il nesso eziologico con la condotta aggravante; contestazioni sull'esistenza stessa del reato rendono premature le deduzioni aggravanti.

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