Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26533/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato le pene per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e confermato altre statuizioni del G.U.P. Hanno sollevato due motivi: (1) censura della confisca disposta nei confronti di Alfonso Grego e Virginia Buccino per mancanza di prova che le somme sequestrate fossero profitto o vantaggio del reato, dato che gli accrediti sui libretti erano anteriori al periodo investigativo e di comprovata provenienza lecita; (2) violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte non avrebbe verificato le condizioni per il proscioglimento nel merito, nonostante gli imputati avessero offerto elementi idonei a escludere l'evento delittuoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In motivazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nelle sentenze rese a seguito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili in Cassazione solo censure riguardanti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del PM e eventuale difforme contenuto della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi attinenti alla determinazione della pena non travasatisi in illegittimità formale della sanzione. La Corte ha ritenuto il secondo motivo generico e inammissibile e ha rilevato che la questione sulla confisca risultava rinunciata, sicché la Corte territoriale poteva legittimamente omettere ogni argomentazione su di essa. Dichiarata la manifesta infondatezza delle doglianze, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e ciascuno è stato condannato al versamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende (oltre agli oneri per spese).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di concordato in appello: la Cassazione ammette solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia; doglianze su questioni rinunciate o sulla mancata applicazione del proscioglimento ex art. 129 sono inammissibili.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti: qui è il capo di imputazione per il quale i ricorrenti venivano sanzionati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina il proscioglimento per la non punibilità o per la non sussistenza del fatto; la Corte ha ritenuto che doglianze relative alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento siano inammissibili in Cassazione se rinunciate o presentate in modo generico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle ammende e al principio di non ritenere i ricorsi presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 1 n. 944/2019; Sez. 2 n. 22002/2019; Sez. 5 n. 19350/2021)

    Richiami giurisprudenziali usati per precisare i limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione dopo il concordato in appello e per affermare l'autonomia giuridico-concettuale della statuizione sulla confisca rispetto alla determinazione della pena.

Massime di principio

  • Nei procedimenti conclusi con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata: sono ammissibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia; questioni generiche o rinunciate sono inammissibili.
  • La confisca ha natura autonoma rispetto alla determinazione della pena: se la parte intende impugnare la confisca deve preservare espressamente tale motivo (non rinunciarvi) e dedurre elementi probatori specifici; altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile per rinuncia.
  • Le censure formulate in termini generici, assertivi o prive di specifica argomentazione sono facilmente dichiarate inammissibili dalla Cassazione.
  • Le doglianze riguardanti la mancata applicazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono ammissibili in Cassazione se tali questioni sono state rinunciate in sede precedente o non adeguatamente sviluppate.
  • In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e disporre contributi alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e l'ammissibilità del motivo prima di proporre ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.