Cassazione Civile, Ordinanza n. 34831/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di fornitura di energia elettrica per il pagamento di fatture riferite a un contratto di somministrazione. L’intimato ha proposto opposizione sostenendo che la società non avesse provato adeguatamente il rapporto contrattuale posto a base della pretesa e che le fatture prodotte fossero inidonee a dimostrare il credito, deducendo anche anomalie di fatturazione, duplicazioni riferite al medesimo POD, precedenti storni, errori di indicazione del contratto e consumi ritenuti incompatibili con l’uso dell’immobile come rimessa agricola. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma il Tribunale in appello ha riformato la decisione e confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per avere il giudice d’appello ritenuto assolto l’onere probatorio pur in assenza del contratto riferibile alle fatture; 2) omesso esame della macroscopica sproporzione tra consumi effettivi e consumi stimati; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale valorizzato la mancata contestazione del contratto, nonostante fosse stata dedotta la sua diversità rispetto a quello azionato.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, perché riesamini la causa applicando il principio secondo cui la fattura commerciale, essendo atto unilaterale, non vale come prova del rapporto contrattuale quando tale rapporto sia contestato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; essa può al più valere come mero indizio e il creditore deve offrire ulteriori prove del rapporto e della prestazione. Il rinvio è disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
viene richiamato come base delle censure per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
l’onere della prova del credito e del rapporto contrattuale grava sul creditore che agisce per il pagamento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente la censura per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte decide principalmente sul vizio relativo alla prova
la mancata contestazione non può essere valorizzata oltre i limiti del tema probatorio effettivamente introdotto in causa
indica la trattazione in adunanza camerale
Massime di principio
- La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale, non costituisce prova piena del rapporto contrattuale quando questo sia specificamente contestato; in tal caso può valere solo come mero indizio.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se il rapporto fondamentale posto a base del credito è contestato, il creditore deve fornire prova ulteriore e autonoma del rapporto e delle prestazioni eseguite, non potendo limitarsi ai documenti utilizzati nella fase monitoria.
- La prova documentale formata unilateralmente non può essere elevata, in presenza di contestazioni specifiche sulla causa del credito, a dimostrazione sufficiente dell’an debeatur.
- Quando la decisione di merito attribuisce alle fatture valore probatorio pieno nonostante contestazioni articolate su contratto, utenza, storni e duplicazioni, essa si espone a cassazione per erronea applicazione delle regole sull’onere della prova.
Come è indicizzato
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