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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11154/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento di espropriazione per pubblica utilità relativo a terreni siti nel Comune di Scicli. In sede di giudizio di opposizione alla stima e poi di rinvio, la Corte d'appello ha determinato le indennità definitive di espropriazione e di occupazione legittima dovute a due gruppi di espropriati, disponendo inoltre il deposito delle differenze presso la Cassa Depositi e Prestiti. La stessa Corte ha però posto integralmente a carico dell'ente espropriante le spese di lite, ritenendo soccombente l'ente perché le indennità liquidate erano superiori a quelle provvisoriamente offerte in sede amministrativa. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che la soccombenza andava valutata sull'esito globale della lite e non confrontando la liquidazione giudiziale con la sola indennità provvisoria; ha contestato che la Corte territoriale non avesse considerato l'offerta definitiva della Commissione provinciale, oggetto di opposizione, asseritamente superiore agli importi riconosciuti dal giudice. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'avvenuta opposizione dell'ente al valore venale stimato dalla Commissione provinciale e l'accoglimento di tale opposizione, con riduzione dell'importo complessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la regolazione delle spese compiuta dalla Corte d'appello. Ha ribadito che, nel giudizio di rinvio, la soccombenza va valutata in base all'esito finale complessivo della lite, secondo il principio di causalità, e che nelle controversie sulla determinazione dell'indennità di espropriazione occorre considerare l'offerta definitiva risultante dalla procedura amministrativa, non la sola indennità provvisoria. Poiché la Corte territoriale aveva ancorato la condanna alle spese alla sola superiorità delle indennità giudizialmente riconosciute rispetto all'offerta provvisoria, senza confrontarle con l'offerta definitiva della Commissione provinciale, la sentenza è stata cassata sul punto. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza ai fini della rifusione delle spese va valutata in base all'esito globale del processo; il giudice del rinvio non deve liquidare le spese per singole fasi ma può compensarle, in tutto o in parte, o porle a carico anche della parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via generale nella tassonomia degli istituti, non risulta applicato nel ragionamento della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve essere effettuata avendo riguardo all'esito finale e complessivo della lite, non al mero risultato di ciascun grado o di singole fasi processuali.
  • Il criterio della soccombenza, ai fini dell'art. 91 c.p.c., opera secondo un principio di causalità: sopporta le spese la parte che, per il comportamento tenuto fuori o dentro il processo, abbia dato causa al giudizio o alla sua prosecuzione.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione, la valutazione della soccombenza va rapportata all'offerta definitiva risultante dalla procedura amministrativa competente e non alla sola indennità provvisoria formulata dall'autorità espropriante.
  • Se la sentenza di merito regola le spese confrontando la liquidazione giudiziale con una sola offerta provvisoria, senza considerare l'offerta definitiva oggetto di opposizione, la motivazione è viziata e la statuizione sulle spese va cassata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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