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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13971/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie pendenti e del deposito della documentazione e del pagamento dovuti nei termini previsti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata decisa nel merito la censura dell'Agenzia perché la sopravvenuta definizione agevolata ha chiuso il processo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, rideterminando Irpef, Irap e Iva e irrogando sanzioni. L'accertamento era fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desunti dallo studio di settore applicabile, con ricostruzione del reddito mediante presunzioni proprie degli accertamenti analitico-induttivi. La commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello del contribuente e respinto quello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma il contribuente, prima della decisione, ha chiesto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della legge n. 197 del 2022, depositando la documentazione richiesta e attestando anche il pagamento della prima rata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente dimostra di avere aderito validamente alla definizione agevolata della lite tributaria pendente e di avere effettuato il pagamento richiesto, il giudizio va dichiarato estinto senza esame del ricorso nel merito.
  • La definizione agevolata opera come causa sopravvenuta di estinzione del processo, purché siano rispettati gli adempimenti documentali e i versamenti previsti dalla disciplina speciale.
  • In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il successivo eventuale diniego della definizione non incide automaticamente sull'estinzione già dichiarata, ma segue il rimedio impugnatorio e, se del caso, la revocazione previsti dalla legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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