Cassazione Civile, Ordinanza n. 13971/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie pendenti e del deposito della documentazione e del pagamento dovuti nei termini previsti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata decisa nel merito la censura dell'Agenzia perché la sopravvenuta definizione agevolata ha chiuso il processo.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, rideterminando Irpef, Irap e Iva e irrogando sanzioni. L'accertamento era fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desunti dallo studio di settore applicabile, con ricostruzione del reddito mediante presunzioni proprie degli accertamenti analitico-induttivi. La commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello del contribuente e respinto quello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma il contribuente, prima della decisione, ha chiesto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della legge n. 197 del 2022, depositando la documentazione richiesta e attestando anche il pagamento della prima rata.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e la chiusura del processo al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"; "il processo è dichiarato estinto"
il contribuente che deposita domanda di definizione e prova del versamento entro il termine previsto ottiene l'estinzione del giudizio pendente.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
ha modificato la disciplina dei termini e degli adempimenti relativi alla definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplinano il diniego della definizione e la sua impugnazione, nonché la revocazione del provvedimento di estinzione in caso di successivo diniego.
art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede che la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giovi anche agli altri coobbligati, nei limiti indicati dalla norma.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito validamente alla definizione agevolata della lite tributaria pendente e di avere effettuato il pagamento richiesto, il giudizio va dichiarato estinto senza esame del ricorso nel merito.
- La definizione agevolata opera come causa sopravvenuta di estinzione del processo, purché siano rispettati gli adempimenti documentali e i versamenti previsti dalla disciplina speciale.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Il successivo eventuale diniego della definizione non incide automaticamente sull'estinzione già dichiarata, ma segue il rimedio impugnatorio e, se del caso, la revocazione previsti dalla legge speciale.
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