Sentenza n. 6591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 123/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva annullato il Piano per gli insediamenti produttivi di via Sant'Antonio Abate approvato dal Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario di terreni aveva impugnato il nuovo Piano per gli insediamenti produttivi approvato dal Comune, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'area fosse divenuta zona bianca a seguito della decadenza del precedente vincolo e che l'approvazione del nuovo PIP, comportando ex lege una dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 327/2001, richiedesse il rinnovo del procedimento di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il Comune ha appellato deducendo error in iudicando, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, nonché violazione dell'art. 12 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 27 l. 865/1971. L'appellato ha eccepito preliminarmente la tardività dell'appello.
La decisione
L'eccezione di irricevibilità è stata respinta. Il rito abbreviato e il dimezzamento dei termini previsti dall'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. si applicano alle controversie relative a procedure di occupazione ed espropriazione soltanto quando siano effettivamente in rilievo effetti ablatori e occorra attivare un autonomo procedimento espropriativo. Nel caso concreto, i terreni erano già stati integralmente acquisiti al patrimonio comunale mediante decreto di esproprio del 2008, sicché il nuovo PIP non produceva ulteriori effetti ablatori. Era quindi applicabile il termine ordinario semestrale per l'appello, rispettato dal Comune. Nel merito, l'appello è stato accolto. La decadenza del precedente piano attuativo non determina automaticamente l'inedificabilità delle aree né impedisce il completamento delle opere di urbanizzazione e l'edificazione secondo le prescrizioni e gli indici già praticati, nei limiti dell'art. 17, comma 3, l. 1150/1942. Il Comune può inoltre adottare un nuovo PIP per completare e disciplinare l'assetto urbanistico delle aree già espropriate. In tale situazione l'amministrazione esercita una potestà generale di pianificazione territoriale, non un nuovo potere espropriativo; pertanto non è necessario rinnovare il vincolo preordinato all'esproprio. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Il rito abbreviato si applica restrittivamente alle controversie nelle quali siano effettivamente in rilievo effetti ablatori derivanti da una dichiarazione di pubblica utilità e occorra attivare un autonomo procedimento espropriativo.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie soggette al rito abbreviato.
Il termine ordinario di sei mesi per appellare una sentenza non notificata è applicabile quando la controversia non rientra nel rito abbreviato.
Il PIP comporta ex lege una dichiarazione di pubblica utilità, ma tale effetto non rende necessaria la rinnovazione del vincolo preordinato all'esproprio quando le aree siano già state espropriate e il nuovo piano eserciti una potestà di pianificazione.
art. 17, comma 3, l. 1150/1942
decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione
La decadenza del piano particolareggiato non elimina l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona e consente il completamento delle opere di urbanizzazione e l'edificazione ordinata nelle aree già attuate, secondo gli indici urbanistici praticati.
È richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta in appello, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
Massime di principio
- Il rito abbreviato previsto per le controversie relative a occupazione ed espropriazione si applica restrittivamente: non è sufficiente che l'atto impugnato contenga o presupponga una dichiarazione di pubblica utilità, occorrendo che la controversia riguardi concretamente effetti ablatori e richieda l'attivazione di un autonomo procedimento espropriativo.
- La verifica della riconducibilità di un piano al rito abbreviato espropriativo deve essere effettuata considerando gli effetti prodotti sulle singole aree e sulle rispettive posizioni proprietarie, non soltanto la natura dell'atto pianificatorio unitariamente considerato.
- La decadenza di un piano particolareggiato non comporta automaticamente l'inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività urbanistica: restano salvi il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l'edificazione ordinata nelle aree già lottizzate e urbanizzate, secondo le prescrizioni e gli indici di zona stabiliti dal piano.
- Quando le aree comprese in un nuovo piano per gli insediamenti produttivi siano già state espropriate e siano divenute di proprietà comunale, l'approvazione del nuovo piano costituisce esercizio della potestà generale di pianificazione territoriale e non esercizio di un nuovo potere espropriativo.
- L'approvazione di un nuovo PIP destinato a completare e disciplinare l'utilizzo di aree già espropriate non richiede la rinnovazione del vincolo preordinato all'esproprio, poiché non produce ulteriori effetti ablatori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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