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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32282/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siena che aveva rigettato gli appelli cautelari avverso la revoca parziale del sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP su presunto profitto derivante da reati tributari (omessa dichiarazione di somme per gli anni 2015 e 2016). Il nucleo giuridico del contendere riguarda la natura dell'accertamento con adesione (se convenzionale/transattiva o meramente istruttoria) e le sue conseguenze sulla confiscabilità del presunto profitto: i ricorrenti sostenevano che, essendo intervenuta una determinazione amministrativa dell'imposta mediante accertamento con adesione e l'integrale pagamento risultante, non poteva sussistere più alcun "profitto" confiscabile e dunque il sequestro funzionale alla confisca doveva essere revocato; il Tribunale aveva invece ritenuto che il giudice penale potesse autonomamente determinare il profitto e discostarsi dalla quantificazione amministrativa salvo concreti elementi che rendano più attendibile l'originaria quantificazione dell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo che l'accertamento con adesione e l'integrale pagamento delle somme determinate dall'Agenzia delle Entrate escludono la sussistenza del profitto confiscabile e, quindi, la funzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. La Corte ha affermato che l'art. 12-bis, comma 2, D.lgs. n. 74/2000, secondo la corretta interpretazione, impedisce la confisca (e conseguentemente il mantenimento del sequestro) per la parte che il contribuente ha versato o si è impegnato a versare all'Erario anche in presenza di sequestro; ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento che vi aveva dato causa, con dissequestro e restituzione dei beni ancora sottoposti a vincolo reale agli aventi diritto. La Corte ha quindi dato prevalente rilievo alla definizione amministrativa e al pagamento effettivo rispetto al richiamo al "doppio binario" invocato dal Tribunale in sede cautelare.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000

    la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro

    La Corte interpreta tale disposizione nel senso che, anche quando sia stato disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la confisca (e quindi il mantenimento del sequestro) non può riguardare la parte dell'imposta che il contribuente ha definito mediante accordo con l'Agenzia delle Entrate e ha effettivamente versato; l'effetto è applicabile anche quando l'accertamento con adesione ha portato al pagamento integrale.

  • art. 13 e art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamati in relazione agli effetti del pagamento o della definizione tributaria sulle conseguenze penali: le procedure conciliative e il pagamento possono ridurre le pene o escludere sanzioni accessorie, a conferma del favor normativo verso la definizione del debito e del recupero tributario.

  • art. 3, D.Lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina il reato tributario contestato ai ricorrenti (nell'ambito del procedimento non si è deciso nel merito sulla responsabilità penale, bensì sull'effetto del pagamento amministrativo sulla confiscabilità del presunto profitto).

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto a un processo equo e al necessario livello di motivazione nelle decisioni che incidono sui diritti (es.: esigenze di motivazione del provvedimento di mantenimento del sequestro).

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale sulla motivazione dei provvedimenti cautelari citata in relazione all'eventuale vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 321, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    Richiamati tra le norme processuali indicate dai ricorrenti; attengono a questioni relative all'impugnazione e alla decisione in sede cautelare (nel testo non risultano ulteriori sviluppi interpretativi specifici oltre al richiamo generico).

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Norma penale richiamata nel ricorso; dal testo non emerge un'interpretazione puntuale fornita dalla Corte rispetto a tale articolo.

  • artt. 1, 6, 8, 9 D.Lgs. n. 218/1997

    Richiamati tra le norme indicate nel ricorso; nel provvedimento non viene desunta dalla Corte un'interpretazione sostanziale di tali disposizioni, che concernono cooperazione e norme di diritto internazionale privato/procedurale.

Massime di principio

  • L'accertamento con adesione compiuto dall'Agenzia delle Entrate, ove porti alla determinazione dell'imposta e al pagamento integrale da parte del contribuente, esclude la sussistenza del "profitto" confiscabile e quindi impedisce la mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (applicazione effettiva dell'art. 12-bis, comma 2).
  • Il principio del cosiddetto "doppio binario" (autonomia del giudice penale rispetto alla quantificazione amministrativa) vale per l'accertamento della responsabilità penale, ma non può essere usato per giustificare la confisca quando l'Erario ha definito e incassato integralmente la pretesa tributaria: la quantificazione amministrativa e il pagamento effettivo assumono rilievo decisivo ai fini della confinabilità del profitto.
  • In caso di adempimento parziale (rateizzazione o pagamento parziale in forza di accordi), il sequestro deve essere ridotto in misura corrispondente alle quote corrisposte; evitare duplicazione sanzionatoria è principio costituzionalmente orientante e vincolante per la cautela reale.
  • Per discostarsi dalla quantificazione amministrativa senza pregiudizio della misura cautelare, il giudice penale deve motivare con chiari e concreti elementi di fatto che rendano più attendibile la diversa quantificazione iniziale: meri richiami giurisprudenziali non suppliscono alla necessità motivazionale.
  • Il dissequestro e la restituzione devono essere disposti senza rinvio quando risulti che l'adempimento integrale del debito tributario ha reso priva di oggettività la finalità del vincolo reale (recupero del profitto).
  • La definizione amministrativa (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione) e il pagamento perseguono una finalità pubblica di recupero delle imposte; il sistema sanzionatorio tributario e penale valorizza tali forme di definizione, per cui il giudice penale deve tenere conto di esse nella valutazione della confiscabilità.

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