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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7181/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione della pena dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta per talune norme, avrebbe ingiustificatamente adottato una sanzione detentiva prossima al massimo edittale e, inoltre, avrebbe indicato come reato "più grave" un fatto che il giudice di merito aveva ritenuto di minore offensività (contestazione circa la scelta del capo ritenuto principale e la misura della rideterminazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Dagli atti è emerso che il reato più grave contestato a Braccia (capo 9) riguardava sostanze della Tabella I ("droghe pesanti") non investite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014; la decisione di merito aveva inflitto per quel capo sei anni e due mesi di reclusione e 32.000 euro di multa. Ne sarebbe derivato che, correttamente interpretate le imputazioni, la rideterminazione avrebbe dovuto riguardare soltanto la porzione di pena relativa all'aumento per continuazione ascrivibile al capo 9-bis (riguardante hashish) — quattro mesi e 3.000 euro — ma l'errore del giudice dell'esecuzione ha portato a una riduzione complessiva più favorevole (cinque anni e quattro mesi e 22.000 euro). Poiché tale esito definitivo già ha recato un vantaggio al ricorrente, manca l'interesse ad impugnare. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale contestata relativa a detenzione e spaccio di stupefacenti; l'entità della pena dipende dalla classificazione della sostanza nelle Tabelle del DPR (es. Tabella I per "droghe pesanti").

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che avevano equiparato il trattamento di alcune sostanze (Tabelle II e IV) a quelle delle Tabelle I e III, con conseguente reviviscenza della normativa previgente per le sostanze interessate; la decisione non ha riguardato le sostanze inserite nella Tabella I.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può comunque disporsi l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende se ritenuto equo.

Massime di principio

  • Dopo una dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme penali, il giudice (merito o esecuzione) deve rideterminare la pena soltanto con riferimento alle fattispecie e alle sostanze effettivamente interessate dalla decisione costituzionale; non tutte le imputazioni subiscono automaticamente la revisione.
  • Nella rideterminazione della pena il giudice dell'esecuzione deve partire dalle imputazioni e dalle pene effettivamente inflitte in sentenza di merito, compresi eventuali aumenti per continuazione: errori nell'individuare il capo "più grave" o nell'applicazione degli aumenti possono incidere sulla legittimità della rideterminazione.
  • Se un'erronea o imprecisa valutazione del giudice dell'esecuzione ha già prodotto un risultato definitivo più favorevole per il condannato rispetto a quanto potrebbe ottenere con l'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • È essenziale distinguere le diverse tabelle del DPR 309/1990 (Tabella I vs II/IV): la portata retroattiva o la reviviscenza di normative successive può riguardare solo alcune categorie di sostanze e non tutte le imputazioni analoghe.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare comunque l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende anche se non è ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso, conformemente alla giurisprudenza citata.

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