Cassazione Civile, Ordinanza n. 33190/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (possessori)
La controversia
La controversia riguarda un fondo agricolo sito in Minturno. In primo grado era stata rigettata la domanda di rivendicazione proposta dagli acquirenti del terreno, mentre era stata accolta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal possessore originario e poi fatta propria dai suoi eredi. In appello la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha rigettato l'usucapione e ha accolto la rivendicazione, ritenendo che la proprietà del fondo in capo agli acquirenti fosse coperta da giudicato interno per mancata impugnazione incidentale degli eredi e che, per questo, non occorresse una prova autonoma della proprietà. Gli eredi hanno ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: 1) violazione delle norme sulle impugnazioni, perché per riproporre la questione della proprietà non era necessario appello incidentale ma era sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c.; 2) violazione delle regole sulla rivendicazione e sull'onere della prova, perché l'attore in rivendica deve provare rigorosamente la proprietà e non può giovarsi del solo rigetto dell'usucapione avversaria; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 4) nullità della motivazione per apparente/contraddittoria argomentazione; 5) omesso esame di fatti decisivi in tema di usucapione, in particolare recinzione del fondo, coltivazione, impianto di uliveto e frutteto e testimonianze sul possesso ultraventennale; 6) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indennizzo per le migliorie apportate al fondo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi primo, secondo e quarto, assorbito il terzo, fondato il quinto quanto alla recinzione e assorbito il sesto.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Ha stabilito che la Corte territoriale ha erroneamente confuso la legittimazione ad causam con la titolarità del diritto di proprietà e ha illegittimamente fatto derivare dalla sola reiezione dell'usucapione e dalla mancata proposizione di appello incidentale un giudicato sulla proprietà del fondo in favore degli attori in rivendica. Ha inoltre ribadito che, in tema di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà, non potendo essere dispensato da tale onere salvo specifiche ammissioni del convenuto non ricorrenti nel caso concreto. È stata poi censurata la mancata considerazione, ai fini dell'usucapione, della recinzione del fondo come indice significativo del possesso uti dominus. La questione dell'indennizzo per le migliorie resta rimessa al giudice del rinvio in dipendenza dell'esito della domanda di usucapione.
Norme richiamate
L'appello incidentale è necessario solo per le questioni già esaminate e respinte, espressamente o implicitamente, dal primo giudice; non per le questioni semplicemente non accolte o assorbite, che possono essere riproposte.
In appello non può operare il rilievo officioso di questioni coperte da giudicato interno; la mera riproposizione è insufficiente solo quando la questione sia stata già decisa e rigettata in primo grado.
Le domande e le eccezioni non accolte e non rinunciate devono essere riproposte espressamente nel primo atto difensivo di appello per non intendersi rinunciate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È deducibile in cassazione la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È censurabile la violazione delle norme sostanziali sulla rivendicazione e sull'onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, restando rilevante l'omesso esame di fatti storici decisivi.
Nell'azione di rivendicazione l'attore deve dare prova rigorosa della proprietà, risalendo a un acquisto a titolo originario o alla catena dei danti causa fino a un acquisto originario.
L'onere della prova della proprietà nel giudizio di rivendica grava sull'attore e non può essere invertito dal solo fallimento della prova dell'usucapione avversaria.
La prova del possesso utile all'usucapione può essere sommata per accessio o successione del possesso con quello dei danti causa.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, il convenuto non deve provare la propria proprietà: l'attore deve sempre fornire prova piena e rigorosa del suo diritto, anche se il convenuto non dimostri un titolo valido.
- La reiezione della domanda riconvenzionale di usucapione non comporta automaticamente l'accertamento della proprietà dell'attore in rivendica; tale effetto si verifica solo se il convenuto abbia riconosciuto, espressamente o implicitamente, la proprietà dell'attore o di un suo dante causa fino a un certo momento.
- La legittimazione ad agire o a contraddire non coincide con la titolarità del diritto sostanziale controverso: il primo è un presupposto processuale, la seconda attiene al merito e richiede prova.
- In appello, le domande o eccezioni non esaminate e non respinte dal primo giudice possono essere riproposte ex art. 346 c.p.c.; l'appello incidentale è invece necessario solo per le questioni già decise negativamente, anche implicitamente.
- Ai fini dell'usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione non basta: occorrono elementi univoci che manifestino un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, come la recinzione del fondo valutata insieme alle altre modalità di utilizzo del bene.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale rileva solo come omesso esame di fatti decisivi, non come mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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