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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13593/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (26/10/2023) che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare a favore di Giorgia Buttitta, aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con prescrizioni con quella dell'obbligo di presentazione quotidiana in relazione al reato di estorsione in concorso. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe indicato quale rischio concreto e attuale di recidiva ricorresse, ossia non avrebbe dimostrato l'esistenza di occasioni effettive e non meramente ipotetiche per la commissione di ulteriori reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha condiviso l'orientamento maggioritario secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. non richiede la dimostrazione di specifiche e imminenti occasioni di commissione di nuovi reati, ma una valutazione prognostica basata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'imputato e sul contesto socio-ambientale; tale valutazione era stata svolta correttamente dal Tribunale che aveva ritenuto il pericolo di recidiva alla luce della recente condotta compiuta con spregiudicatezza ai danni di una persona particolarmente vulnerabile, nonostante lo stato di incensuratezza. Conseguentemente la Corte ha confermato la decisione impugnata e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non va inteso come richiesta di imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma come esigenza di una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative sulla base delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita la motivazione del ricorso alla parte strettamente necessaria per la decisione della Corte; la Corte ha enunciato il motivo unico nei termini richiesti per la motivazione

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p. e art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive modificazioni e proroghe)

    Richiamate in materia procedurale: le parti non hanno chiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo le disposizioni emergenziali e le successive proroghe

Massime di principio

  • Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva per le misure cautelari personali si valuta in termini prognostici e non richiede la prova di specifiche, imminenti occasioni di reiterazione del reato.
  • La valutazione del giudice della cautela deve considerare le modalità della condotta contestata, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale; la recentezza della condotta e la vulnerabilità della vittima sono elementi rilevanti per desumere il periculum libertatis.
  • Lo stato di incensuratezza non è di per sé idoneo a escludere il pericolo di recidiva quando emergano elementi fattuali che evidenziano spregiudicatezza o pericolosità della condotta.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, un motivo che si fonda sulla richiesta di dimostrazione di 'occasioni effettive' di recidiva, anziché sulla valutazione prognostica del giudice della cautela, è generalmente considerato manifestamente infondato alla luce dell'orientamento maggioritario.
  • È importante che il provvedimento cautelare sia motivato con riferimento ai fattori concreti che giustificano la previsione di rischio reiterativo; una motivazione circostanziata riduce la probabilità di accoglimento del ricorso in Cassazione.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e infliggere condanne per spese processuali e somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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