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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21701/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza, sostenendo in sostanza l'insussistenza dell'aggravante perché la condotta non integrava quelle modalità esecutive particolarmente abili richieste dalla legge. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si risolveva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato la condotta posta in essere in concorso con un'altra donna rimasta ignota, mediante distrazione della persona offesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In motivazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla circostanza aggravante della destrezza nel furto, ribadendo che essa richiede una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore, e che non basta il mero approfittamento di una situazione di disattenzione o di momentaneo allontanamento non provocata dall'agente.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Reato base di furto, richiamato implicitamente dalla contestazione di furto aggravato.

  • art. 625 c.p.

    Rilevante per l'aggravante della destrezza nel furto; la Corte conferma che la circostanza sussiste solo in presenza di una condotta connotata da particolare abilità o astuzia idonea a eludere la vigilanza della vittima.

  • art. 616 c.p.p.

    È il riferimento alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel furto, la circostanza aggravante della destrezza ricorre solo quando l'agente, prima o durante l'impossessamento, tenga una condotta connotata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza del detentore sul bene.
  • Non integra di per sé la destrezza il semplice approfittamento di una situazione di distrazione, disattenzione o momentaneo allontanamento della persona offesa, se tale situazione non sia stata provocata o agevolata da una specifica abilità dell'agente.
  • In sede di legittimità non è deducibile come violazione di legge una censura che si risolva nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e motivate dal giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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