Cassazione Civile, Ordinanza n. 32752/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, avvenuto nel 2005, di una macchina stampatrice risultata difettosa. L'acquirente, dopo tentativi infruttuosi di eliminare i vizi, aveva promosso un arbitrato internazionale in base alla clausola arbitrale delle condizioni generali di vendita, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il lodo non definitivo aveva respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 39 della Convenzione di Vienna e richiamando anche un successivo accordo transattivo; il lodo definitivo aveva poi accolto nel merito le domande dell'acquirente. La società venditrice aveva impugnato entrambi i lodi davanti alla Corte d'Appello, che aveva accolto l'impugnazione ritenendo erroneo il richiamo all'art. 39 della Convenzione di Vienna come base per negare la prescrizione/decadenza e affermando la nullità del lodo non definitivo e, per conseguenza, di quello definitivo, per violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c. La ricorrente ha censurato tale decisione con tre motivi, ma il nucleo del ricorso esaminato in Cassazione riguarda il primo motivo: violazione della disciplina intertemporale sull'impugnabilità del lodo per errores in iudicando, sostenendo che, trattandosi di arbitrato internazionale con convenzione stipulata nel 2005, dovesse applicarsi il previgente art. 838 c.p.c., che escludeva l'impugnazione per violazione di regole di diritto salvo diversa pattuizione; la Corte d'appello, invece, avrebbe erroneamente applicato la disciplina sopravvenuta dell'art. 829, comma 3, c.p.c. La controricorrente ha opposto, tra l'altro, la novità della questione e la tardività del ricorso, eccezioni respinte dalla Cassazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di tardività e di novità della questione. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che anche nell'arbitrato internazionale il problema intertemporale va risolto facendo riferimento alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale: poiché la clausola risaliva al 2005 e il testo previgente dell'art. 838 c.p.c. escludeva l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto salvo diverso accordo delle parti, il lodo non era impugnabile per quel motivo. Di conseguenza la sentenza della Corte d'Appello è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
termine per la notificazione dell'impugnazione
il termine di impugnazione va verificato applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione, con rilevanza del momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per il notificante
sanatoria del vizio di notificazione
il vizio della notificazione, se qualificabile come nullità e non come inesistenza, è sanato dalla costituzione del destinatario
nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme di diritto
il giudice dell'impugnazione del lodo deve applicare d'ufficio le norme di diritto pertinenti, secondo il principio iura novit curia
art. 101, comma 2, Cost.
esclusiva soggezione del giudice alla legge
la Corte lo richiama come fondamento del principio di legalità della decisione
impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto nei limiti consentiti
la Corte afferma che la disciplina applicabile va individuata in base alla legge vigente al momento della convenzione arbitrale, e che nel caso di arbitrato internazionale la norma non consente l'impugnazione per errore di diritto in assenza di diversa pattuizione
richiamo alla natura internazionale dell'arbitrato
viene utilizzato per qualificare il procedimento come arbitrato internazionale
art. 838 c.p.c. (testo previgente al d.lgs. 40/2006)
escludeva l'applicabilità dell'art. 829, comma 2, c.p.c. all'arbitrato internazionale salvo diversa convenzione
è la disciplina intertemporale ritenuta applicabile perché vigente al tempo della stipulazione della clausola arbitrale
art. 39 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980
denuncia dei vizi entro un termine ragionevole
la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente che tale norma bastasse a regolare anche la prescrizione; la Cassazione non condivide l'impostazione della Corte territoriale ai fini dell'impugnabilità del lodo
prescrizione/decadenza nelle garanzie per vizi nella vendita
è richiamato come diritto interno che, secondo la prospettazione dell'impugnante del lodo, avrebbe dovuto governare la prescrizione
art. 24 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
nuova disciplina dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto
la Corte lo richiama nel quadro del mutamento della disciplina dell'arbitrato di diritto comune
art. 25 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
modifiche al capo VI del c.p.c.
richiamato per ricostruire il passaggio dal vecchio al nuovo regime dell'arbitrato
art. 27, comma 4, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
disciplina transitoria per i procedimenti arbitrali
è evocato nel ragionamento sul problema intertemporale riguardante l'impugnazione del lodo
art. 39 della Convenzione di Vienna
termine ragionevole per la denuncia dei vizi
viene menzionato anche in relazione al lodo non definitivo che aveva reputato tempestiva la denuncia
l. 11 dicembre 1985, n. 765
ratifica ed esecuzione della Convenzione di Vienna
richiamata quale fonte di esecutività della Convenzione in Italia
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il principio iura novit curia impone al giudice di individuare e applicare d'ufficio la disciplina giuridica pertinente, anche quando la corretta soluzione dipenda da un passaggio logico non esplicitamente affrontato dalle parti o dal lodo impugnato.
- La questione dell'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto, in presenza di una disciplina sopravvenuta, va risolta con riferimento alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale, poiché il significato del silenzio delle parti si valuta nel contesto normativo originario.
- Nell'arbitrato internazionale, se la clausola arbitrale è stata stipulata quando era vigente l'art. 838 c.p.c. previgente e la convenzione non prevede espressamente l'impugnabilità per errores in iudicando, il lodo non è impugnabile per violazione delle regole di diritto.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo sono ammissibili solo i motivi tipici e specificamente dedotti, ma il giudice resta comunque tenuto a verificare d'ufficio la corretta norma applicabile alla fattispecie processuale, quando tale verifica costituisca presupposto logico della decisione.
- La notifica dell'impugnazione si considera tempestiva per il notificante dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; il vizio di notificazione, se è nullità e non inesistenza, è sanato dalla costituzione del destinatario.
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