Cassazione Penale, Sentenza n. 10812/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Luigi Dagostino avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27/05/2025 che lo aveva condannato per il reato contestato al capo 3) (art. 48 cod. pen., art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e carenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che l'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 richiede dolo finalizzato all'evasione di imposte proprie e non l'intento di favorire l'evasione di terzi; Dagostino affermava di non avere cariche o partecipazioni da oltre un anno e quindi di non aver perseguito un fine di evasione personale; (2) contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale richiamato precedenti non coerenti con la sua posizione personale (es. casi di amministratore di fatto) e per avere applicato la figura dell autore mediato in modo contrastante con il quadro fattuale
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, confermando che la sentenza di rinvio (Corte d'appello, 27/05/2025) ha correttamente applicato i principi stabiliti dalla sentenza annullante precedente e ha valutato adeguatamente sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo del reato. In particolare la Corte ha ritenuto provata l'inesistenza delle prestazioni fatturate (fatture false o inconsistenti, multiple versioni della fattura n.202, documentazione copiata, invio di documenti solo al Dagostino, ecc.) e ha condiviso la valutazione che il Dagostino, pur potendo perseguire finalità extrafiscali (ottenere il pagamento delle fatture dalle casse della società), ha agito con dolo eventualmente idoneo a prevedere e volere l'evitazione o la concreta probabilità di evasione fiscale indotta dalla sua condotta come autore mediato. Conseguentemente la condanna confermata per il capo 3) (art. 48 cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000) è stata ritenuta corretta; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al rimborso delle spese processuali della parte civile nella misura indicata in dispositivo.
Norme richiamate
Disciplina la responsabilità dell'autore mediato; la Corte ha richiamato che per questa figura va valutato non solo il dolo relativo al fatto realizzato dall'autore immediato, ma anche l'atteggiamento psichico dell'autore mediato circa finalità ulteriori che incidono sulla configurazione del reato
Prevede il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di elementi passivi fittizi. La Corte ha confermato che, pur essendo norma che tradizionalmente richiede il fine di evadere imposte, la fattispecie può essere realizzata dall'autore mediato quando questi, con le condotte strumentali (es. predisposizione o acquisizione di fatture inesistenti e atti idonei a farle inserire nella dichiarazione), persegua finalità che rendono prevedibile e voluto l'effetto evasivo, anche nella forma del dolo eventuale
Norma sulle pene accessorie per i reati tributari; citata in relazione alle misure accessorie applicate in sede di primo grado e poi oggetto di rivisitazione in appello
Norma che disciplina la condanna alle spese del giudizio di legittimità; applicata per condannare il ricorrente alle spese di Cassazione
Massime di principio
- La responsabilità dell'autore mediato (art. 48 c.p.) richiede un esame approfondito dell'elemento soggettivo: oltre alla previsione e volontà che l'altrui condotta realizzi il fatto, occorre valutare le finalità ulteriori perseguite dall'autore mediato e la loro incidenza sulla qualificazione del reato
- Il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) può essere configurato anche quando l'autore mediato non persegua una diretta evasione personale, se la sua condotta è diretta a ottenere un risultato (es. pagamento di fatture inesistenti) che rende altamente probabile o certo l'effetto evasivo; il dolo eventuale è sufficiente quando l'agente abbia accettato il rischio dell'evento evasivo
- Fattori probatori rilevanti per fondare la responsabilità in casi di fatture false: assenza di documentazione probante, multiple versioni della stessa fattura, identità di prestazioni attribuite a società con gli stessi soggetti, documenti copiati, invii mirati di documentazione a soggetti esterni alla società e solleciti di pagamento, tempistica (es. vicinanza a cessione societaria)
- La perdita formale di cariche o partecipazioni non esclude a priori la responsabilità se emergono elementi che dimostrino che l'agente ha comunque esercitato o sfruttato la propria influenza per indurre l'inserimento di costi fittizi o per ottenere pagamenti
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione quando l'annullamento è per violazione o errata applicazione della legge; tuttavia può rivalutare il compendio probatorio nei limiti indicati dalla giurisprudenza
- In ipotesi similari, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di previsione della conseguenza evasiva da parte dell'autore mediato, ovvero l'esistenza di motivazioni estranee e convincenti (es. attività meramente amministrative o formali senza scopo di ottenere detrazione/deduzione) e a contestare la tenuta probatoria degli elementi oggettivi indicati dal pubblico ministero
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