Cassazione Civile, Ordinanza n. 23117/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un’infermiera professionale, inquadrata nel comparto sanità, addetta a un servizio organizzato su tre turni (mattina, pomeriggio e notte) con articolazione settimanale su cinque giorni. La lavoratrice chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire anche per la giornata immediatamente successiva al turno notturno di 12 ore la maggiorazione giornaliera prevista dall’art. 44, comma 3, del CCNL Comparto Sanità del 1.9.1995, sostenendo che tale giornata costituisse riposo compensativo. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, valorizzando la maggiore gravosità del turno notturno e la funzione di recupero psico-fisico della giornata di smonto. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 22 L. n. 724/1994, 3 d.lgs. n. 66/2003, 2109 c.c. e 44 CCNL, sostenendo che, non essendo stato superato l’orario settimanale ordinario di 36 ore, la giornata successiva al turno notturno non poteva qualificarsi come riposo compensativo ma come semplice giorno non lavorato o, al più, come secondo riposo settimanale; ha inoltre richiamato precedenti della stessa Corte che escluderebbero l’indennità per il sesto giorno non lavorato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto infondata la tesi dell’azienda secondo cui il riposo compensativo presupporrebbe necessariamente il superamento dell’orario settimanale di 36 ore. Secondo la Corte, l’indennità giornaliera ex art. 44, comma 3, CCNL è riconosciuta quando la giornata non lavorata sia funzionalmente collegata al recupero del maggior stress psico-fisico derivante da un turno di servizio particolarmente intenso e gravoso, anche se l’orario settimanale complessivo non risulti eccedente. La giornata successiva al turno notturno di 12 ore, essendo destinata a consentire il recupero psico-fisico dopo una prestazione giornaliera di inusuale intensità, va dunque qualificata come riposo compensativo. La Corte ha condannato l’azienda ricorrente alle spese di legittimità e ha enunciato il principio di diritto riportato in motivazione.
Norme richiamate
art. 44, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 1.9.1995
"L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi"
La disposizione va letta nel senso che l’indennità giornaliera spetta anche quando l’assenza dal servizio sia dovuta a un riposo compensativo collegato causalmente alla particolare gravosità del lavoro a turni e al recupero psico-fisico del lavoratore.
art. 26 CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999
"adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"
La previsione conferma che, nei sistemi di lavoro articolati su turni continuativi, il riposo tra un turno e l’altro ha funzione di recupero psico-fisico e orienta a qualificare come compensativa la giornata di smonto dopo il turno notturno prolungato.
La norma è evocata dalla ricorrente per sostenere la ripartizione dell’orario di lavoro su cinque giorni e la distinzione tra giorno di riposo settimanale e giorno di non lavoro; la Corte distingue però tale disciplina dalla diversa nozione di riposo compensativo.
Richiamato dalla ricorrente come parametro sull’orario di lavoro, ma la Corte osserva che il superamento dell’orario settimanale non è requisito indispensabile per la qualificazione del riposo come compensativo.
Invocato nel ricorso in tema di riposo settimanale e organizzazione dell’orario; la Corte lo considera non dirimente rispetto alla specifica disciplina collettiva del riposo compensativo nei turni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata nel dispositivo per le conseguenze economiche connesse al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella disciplina del lavoro turnista sanitario, il riposo compensativo non coincide necessariamente con il riposo settimanale né presuppone il superamento dell’orario settimanale contrattuale; può derivare anche dalla necessità di recuperare il maggior carico psico-fisico di un turno particolarmente gravoso.
- L’indennità giornaliera prevista dal CCNL per il personale sanitario in servizi su tre turni spetta nei giorni di assenza dal servizio solo quando tali assenze siano causalmente collegate al recupero dell’eccedenza o della particolare intensità della prestazione lavorativa, cioè quando integrino un vero riposo compensativo.
- Nell’interpretazione delle clausole collettive sul lavoro a turni, il criterio decisivo è la funzione del riposo: se il giorno non lavorato è programmato per consentire il recupero psico-fisico del lavoratore dopo un turno notturno prolungato, esso va qualificato come riposo compensativo e non come semplice giorno di non lavoro.
- La distinzione tra giorno di non lavoro derivante dalla normale articolazione settimanale dell’orario e giorno di riposo compensativo va effettuata in base alla causa concreta dell’assenza dal servizio, non sulla sola durata complessiva dell’orario settimanale.
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