Cassazione Penale, Sentenza n. 29389/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti, ricostruiti nei gradi di merito, riguardavano una fuga in auto dopo l'ordine di fermarsi impartito da una pattuglia della polizia municipale: l'imputato avrebbe proseguito la marcia per circa 2 chilometri su strade di campagna, con manovre pericolose e alta velocità, compiendo sorpassi, superando la linea di mezzeria, imboccando una strada senza dare precedenza e mettendo in pericolo anche un pedone; una volta raggiunto, si sarebbe nascosto dietro un fienile, avrebbe negato di essere il conducente e si sarebbe mostrato verbalmente aggressivo. Il ricorso articolava cinque censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità della resistenza, sostenendo che si fosse trattato di una semplice fuga di breve durata, a velocità non particolarmente sostenuta e senza manovre pericolose; 2) violazione di legge sull'elemento soggettivo, negando che il mero incrocio di sguardi con l'agente bastasse a provare la percezione dell'ordine di arresto e deducendo di essersi allontanato per un appuntamento di lavoro con il padre; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 4) violazione di legge e difetto di motivazione sulla recidiva, ritenuta illegittimamente fondata solo sui precedenti; 5) violazione di legge e mancata valutazione sulla possibilità di convertire la pena detentiva breve in pena pecuniaria sostitutiva.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i primi due perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato specifiche circostanze fattuali incompatibili con la tesi difensiva: guida pericolosa con zig-zag, alta velocità, rischio per un pedone, mancata precedenza, occultamento del veicolo e comportamento successivo incompatibile con una mera condotta di allontanamento inconsapevole; inoltre l'ordine di fermarsi risultava impartito non da un semplice sguardo, ma con paletta e sirene. Ha giudicato infondato il terzo motivo perché il giudice di merito aveva logicamente escluso le attenuanti generiche in ragione dell'elevata pericolosità della condotta e della mancanza di resipiscenza. Ha respinto il quarto perché la recidiva era stata giustificata non solo dai precedenti per lesioni personali, ma anche dalla maggiore pericolosità sociale desunta dalle modalità della fuga. Quanto al quinto, ha affermato che la richiesta di sostituzione della pena non risultava proposta in primo grado né nell'atto di appello e non poteva essere introdotta come motivo nuovo in cassazione, poiché estranea ai capi o punti della decisione impugnata; la questione era quindi inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata per la resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta integrata dalla condotta di fuga e di opposizione all'atto dell'ufficio attraverso manovre di guida pericolose e reiterato mancato arresto al segnale della polizia municipale.
Richiamato per affermare che in cassazione non sono prospettabili questioni nuove che non investano i capi o i punti della decisione di appello.
Richiamato insieme all'art. 606, comma 3, c.p.p. per escludere la proponibilità in sede di legittimità di una questione nuova sulla sostituzione della pena non dedotta nei gradi di merito.
Richiamato implicitamente nel tema delle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione della pericolosità della condotta e della mancanza di resipiscenza.
Richiamato con riferimento alla recidiva, applicata anche alla luce della maggiore pericolosità sociale desunta dal fatto concreto.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, il giudice di merito può valorizzare la complessiva condotta di fuga, anche in ambito stradale, quando essa sia connotata da manovre pericolose, alta velocità, inosservanza delle precedenze e ulteriore comportamento elusivo o aggressivo successivo all'arresto.
- Il motivo di ricorso per cassazione è infondato quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a prospettare una lettura alternativa dei fatti senza scalfire i passaggi decisivi della ricostruzione probatoria.
- L'elemento soggettivo del reato può essere desunto da dati fattuali univoci, quali l'evidenza delle modalità con cui l'ordine di fermarsi è stato impartito e percepito, nonché dalle concrete circostanze della condotta tenuta dall'agente dopo il segnale di arresto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una valutazione non illogica della gravità concreta del fatto e dell'assenza di segni di ravvedimento.
- La recidiva può essere motivata non solo richiamando i precedenti penali, ma anche valorizzando la maggiore pericolosità sociale desumibile dalle modalità esecutive del reato.
- In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove, come la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, se non erano state dedotte nei gradi di merito e non investono capi o punti della decisione impugnata.
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