Cassazione Penale, Sentenza n. 7348/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ciò in ragione della produzione, da parte della difesa, della sentenza di patteggiamento passata in giudicato che ha definito la posizione di Poli rispetto ai reati per i quali era stata chiesta la misura cautelare; per tale motivo è venuto meno l'interesse del PM all'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal G.I.P. a carico di Gianluca Poli per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il PM contestava la decisione del Tribunale del Riesame di escludere l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza della connessione ex art. 12 c.p.p. tra il reato di riciclaggio e i reati di narcotraffico oggetto delle indagini tecniche: secondo il PM esisteva un "legame sostanziale" (denaro proveniente dal narcotraffico, rapporti diretti con l'autore materiale Balboni privo di fonti lecite, operazioni di occultamento), sicché le intercettazioni dovevano ritenersi utilizzabili e l'annullamento dell'ordinanza del GIP sarebbe viziato in diritto. La difesa di Poli ha eccepito che la sua posizione è stata definita con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, con sospensione condizionale della pena, e ha chiesto che il ricorso del PM sia dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
art. 648-bis cod.pen. (riciclaggio)
Indica la fattispecie di riciclaggio contestata a Poli; nel testo si rileva inoltre che per tale reato non è previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza, circostanza rilevata nella valutazione sull'utilizzabilità delle intercettazioni
La norma è stata richiamata dal Tribunale del Riesame per valutare la sussistenza della connessione tra il procedimento per narcotraffico e quello per riciclaggio: se la connessione non ricorre, le intercettazioni svolte nell'ambito del primo procedimento possono essere escluse nel secondo
Massime di principio
- Se la posizione dell'indagato è definita con sentenza di patteggiamento passata in giudicato, viene meno l'interesse del pubblico ministero ad impugnare provvedimenti cautelari relativi agli stessi fatti: il ricorso si può dichiarare inammissibile o improcedibile.
- Per utilizzare intercettazioni svolte in un procedimento in un diverso procedimento (o per estenderne gli effetti) è necessario dimostrare la connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p.: la mera contiguità di soggetti o circostanze non è sufficiente, serve un "legame sostanziale" tra le condotte e i procedimenti.
- Nel caso di reati distinti (es. narcotraffico e riciclaggio) l'ammissibilità delle prove tecniche tratte da uno rispetto all'altro dipende dalla valutazione sulla continuità/struttura unitaria dell'illecito e dalla pertinenza delle conversazioni ai fini dell'accertamento del reato contestato.
- Il Pubblico Ministero che intenda impugnare un provvedimento cautelare deve valutare tempestivamente lo stato del procedimento sostanziale (es. eventuale definizione con patteggiamento) per non vedere il proprio interesse ad impugnare venir meno; in caso di definizione della posizione dell'imputato, le impugnazioni del PM possono essere dichiarate inammissibili.
- Nelle indagini relative a riciclaggio connesse a reati di tipo economico o di narcotraffico, è prudente documentare in modo robusto i collegamenti economico-finanziari e le comunicazioni dirette tra i soggetti coinvolti per fondare l'ammissibilità delle intercettazioni e delle misure cautelari
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