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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32030/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al trasferimento di immobili disposto dal tribunale nell'ambito di un giudizio di divisione di un compendio immobiliare in comproprietà. La commissione tributaria regionale aveva però dichiarato estinto il giudizio di appello per cessazione della materia del contendere, ritenendo che lo sgravio totale della cartella emessa per la riscossione delle somme dovute integrasse una implicita rinuncia dell'Ufficio alla pretesa fiscale e quindi acquiescenza alla sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 67 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che lo sgravio della cartella non equivalesse a rinuncia o acquiescenza, ma fosse un atto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, utile solo a evitare ulteriori attività esecutive e non idoneo a far venir meno l'interesse all'appello contro l'atto impositivo presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, affermando che lo sgravio della cartella disposto dall'Ufficio in esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente non integra, di per sé, acquiescenza alla decisione né rinuncia alla pretesa tributaria. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per esaminare i motivi dell'appello e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata come norma processuale che consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento.

  • art. 329 c.p.c.

    L'acquiescenza alla sentenza richiede una manifestazione, espressa o tacita ma univoca, della volontà di non impugnare; lo sgravio della cartella, da solo, non basta.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 67 e ss.

    Lo sgravio disposto in esecuzione della sentenza di primo grado è coerente con gli obblighi processuali in materia tributaria e non equivale automaticamente a rinuncia alla pretesa o a cessazione della materia del contendere.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2

    Richiamato dalla Corte quale base normativa della provvisoria esecuzione e dello sgravio effettuato in pendenza del giudizio di impugnazione.

Massime di principio

  • L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione, richiede atti del soccombente dai quali emerga in modo preciso, univoco e incompatibile con l'impugnazione la volontà di accettare la decisione; non è sufficiente un comportamento meramente esecutivo o prudenziale.
  • Nel contenzioso tributario lo sgravio della cartella disposto dall'Ufficio in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado favorevole al contribuente non comporta, di regola, acquiescenza alla sentenza né rinuncia alla pretesa fiscale.
  • Lo sgravio della cartella, quando riguardi l'atto della riscossione e non implichi un'espressa rinuncia all'atto impositivo presupposto, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di liquidazione o altro atto impositivo.
  • In presenza di sgravio eseguito per obbligo di legge o per evitare le conseguenze della fase esecutiva, permane l'interesse dell'amministrazione a coltivare l'impugnazione contro l'atto presupposto, se la pretesa sostanziale non è stata soddisfatta o ritirata in modo inequivoco.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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