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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11240/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione fraudolenta compiuta ai danni di un correntista, che sosteneva di essere stato indotto da soggetti presentatisi come consulenti/promotori del gruppo bancario a sottoscrivere documentazione per l'apertura e la gestione di rapporti finanziari e bancari, consegnando anche le credenziali di accesso all'operatività on-line del conto. Secondo il correntista, le giacenze sarebbero poi state abusivamente trasferite su rapporti riconducibili ai predetti soggetti. La Corte d'appello aveva ritenuto responsabili, in via solidale, i soggetti coinvolti e anche le due società bancarie, valorizzando prove tratte dagli atti del procedimento penale e ravvisando responsabilità ex art. 2049 c.c. nonché profili di responsabilità omissiva; aveva inoltre negato rilievo alla consegna delle credenziali da parte del cliente, riconoscendo anche un danno morale. Le banche hanno proposto ricorso per cassazione. La banca ricorrente principale ha censurato la conferma della propria responsabilità, deducendo violazione degli artt. 2049 e 1227 c.c. per non avere la Corte territoriale considerato che l'operatività era on-line e che la condotta del cliente, consistita nella consegna delle credenziali, avrebbe interrotto il nesso causale o integrato concorso di colpa; ha inoltre contestato il richiamo alla normativa sull'interrogatorio formale e, in sostanza, la qualificazione dei soggetti come propri ausiliari. La banca ricorrente incidentale ha dedotto: vizio nell'uso delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; omesso riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; erronea liquidazione del danno morale ex art. 2059 c.c., ritenuto dedotto in assenza di prova e con possibile ultrapetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale della banca patrimoniale; ha accolto il primo motivo del ricorso principale della banca Sella e il secondo motivo del ricorso incidentale; ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi enunciati, anche per la liquidazione delle spese. In particolare, la Corte ha ritenuto che, ove il pregiudizio derivi da operatività on-line resa possibile dalla consegna volontaria delle credenziali da parte del correntista, il giudice di merito non può escludere discrezionalmente il concorso causale del danneggiato senza verificare se la sua condotta sia stata davvero non colpevole o inevitabile; inoltre, la responsabilità ex art. 2049 c.c. non può essere affermata sulla base di una ricostruzione fattuale non coerente con il tipo di operatività concretamente accertata.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità dei padroni e committenti richiede la dimostrazione di un fatto illecito del dipendente/commesso e non può essere affermata con ragionamenti incongrui rispetto alle modalità concrete del fatto; nel caso di operatività on-line, non è pertinente fondarla su carenze di vigilanza riferite a operazioni di sportello/cassa.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta del danneggiato che agevoli in modo anomalo l'illecito, specie se consiste nella consegna a terzi delle credenziali di accesso, può integrare concorso di colpa ed escludere o ridurre la responsabilità del preteso danneggiante; il giudice non può escluderne discrezionalmente la rilevanza se non nei casi di condotte non imputabili al danneggiato o dovute a caso fortuito/forza maggiore o a fraudolenza dell'autore del fatto non percepibile con ordinaria diligenza.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili se i fatti noti consentono una inferenza ragionevolmente possibile e non è sindacabile in cassazione la mera diversa ricostruzione del materiale indiziario, salvo violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2059 c.c.

    La censura sul danno morale è stata assorbita; il motivo della banca lamentava anche ultrapetizione e difetto di prova, ma la Corte non è entrata nel merito per effetto dell'accoglimento del motivo sul concorso di colpa.

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi proposti contro la medesima decisione sono stati riuniti.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione delle violazioni di legge nei motivi esaminati.

  • art. 232 c.p.c.

    Richiamato dalla banca ricorrente principale a proposito dell'interrogatorio formale, ma la Corte non accoglie tale censura autonomamente, assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità per operazioni finanziarie o bancarie eseguite tramite credenziali informatiche, la consegna volontaria delle credenziali a terzi da parte del titolare del conto è una circostanza potenzialmente idonea a integrare concorso di colpa ex art. 1227 c.c. o a escludere il nesso causale, salvo che risulti non imputabile al danneggiato o dovuta a fattori imprevedibili e inevitabili.
  • Il giudice di merito, quando accerti una condotta anomala del danneggiato che abbia agevolato l'illecito, non può neutralizzarne la rilevanza con valutazioni meramente discrezionali o apodittiche; deve spiegare perché quella condotta non sia causalmente rilevante, tenendo conto della diligenza esigibile dal danneggiato nelle concrete circostanze.
  • La responsabilità ex art. 2049 c.c. non può essere affermata in modo astratto: occorre verificare il fatto illecito dell'ausiliario e la sua connessione con le mansioni o l'occasione dell'incarico, valutando coerentemente le concrete modalità dell'operazione dannosa.
  • Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento del fatto, ma in cassazione la censura è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei criteri legali dell'art. 2729 c.c.; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale indiziario.
  • In presenza di operatività on-line, la valutazione della responsabilità dell'intermediario o della banca deve essere calibrata sulle modalità telematiche dell'operazione e non su profili di controllo tipici di operazioni allo sportello.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

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