Sentenza del 17/05/2019 n. 3058 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - Ires- Iva - Irap - imputabilità costi d'esercizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, IVA e IRAP, dei costi derivanti da una garanzia pluriennale di redditività minima prestata in occasione della cessione di un bene immobile. Il punto centrale è stabilire in quale esercizio tali costi possano essere imputati, alla luce dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità previsti dall’art. 109, comma 1, TUIR.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che i costi connessi alla garanzia non sono deducibili automaticamente nell’esercizio in cui è conclusa la compravendita immobiliare. Tuttavia, nel caso concreto, essi potevano essere dedotti in tale esercizio perché, già al momento della conclusione dell’operazione, risultavano certi nell’an e obiettivamente determinabili nel loro ammontare. L’accertamento è quindi risultato infondato nella parte relativa all’imputazione temporale di tali costi.
Norme richiamate
Art. 109, comma 1, del TUIR
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi [...] concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
La deduzione fiscale richiede che il costo sia imputato all’esercizio di competenza e che, in tale esercizio, la sua esistenza sia certa e il relativo ammontare obiettivamente determinabile. Se tali requisiti mancano, il costo deve essere dedotto nell’esercizio successivo in cui diventano sussistenti.
Massime di principio
- I costi collegati a obbligazioni future o garanzie pluriennali non sono deducibili solo perché derivano da un contratto già stipulato: occorre verificare quando l’obbligazione diventa certa e determinabile.
- La deduzione nell’esercizio della compravendita è ammessa quando, già alla data dell’operazione, sono individuabili sia l’esistenza dell’obbligo sia il suo ammontare secondo criteri oggettivi.
- In assenza dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità, il costo deve essere rinviato all’esercizio in cui tali requisiti maturano; non è sufficiente una mera stima prudenziale o ipotetica.
- La valutazione deve essere effettuata sulla base delle clausole contrattuali, degli eventi già verificatisi e dei criteri di quantificazione disponibili al momento della chiusura dell’esercizio.
- Il principio è coerente con Cass. n. 19671/2013: la competenza fiscale dei componenti negativi dipende dalla concreta verificabilità dell’obbligazione, non soltanto dalla sua connessione economica con l’operazione principale.
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