Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 3058 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento - Ires- Iva - Irap - imputabilità costi d'esercizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, IVA e IRAP, dei costi derivanti da una garanzia pluriennale di redditività minima prestata in occasione della cessione di un bene immobile. Il punto centrale è stabilire in quale esercizio tali costi possano essere imputati, alla luce dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità previsti dall’art. 109, comma 1, TUIR.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che i costi connessi alla garanzia non sono deducibili automaticamente nell’esercizio in cui è conclusa la compravendita immobiliare. Tuttavia, nel caso concreto, essi potevano essere dedotti in tale esercizio perché, già al momento della conclusione dell’operazione, risultavano certi nell’an e obiettivamente determinabili nel loro ammontare. L’accertamento è quindi risultato infondato nella parte relativa all’imputazione temporale di tali costi.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 1, del TUIR

    I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi [...] concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

    La deduzione fiscale richiede che il costo sia imputato all’esercizio di competenza e che, in tale esercizio, la sua esistenza sia certa e il relativo ammontare obiettivamente determinabile. Se tali requisiti mancano, il costo deve essere dedotto nell’esercizio successivo in cui diventano sussistenti.

Massime di principio

  • I costi collegati a obbligazioni future o garanzie pluriennali non sono deducibili solo perché derivano da un contratto già stipulato: occorre verificare quando l’obbligazione diventa certa e determinabile.
  • La deduzione nell’esercizio della compravendita è ammessa quando, già alla data dell’operazione, sono individuabili sia l’esistenza dell’obbligo sia il suo ammontare secondo criteri oggettivi.
  • In assenza dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità, il costo deve essere rinviato all’esercizio in cui tali requisiti maturano; non è sufficiente una mera stima prudenziale o ipotetica.
  • La valutazione deve essere effettuata sulla base delle clausole contrattuali, degli eventi già verificatisi e dei criteri di quantificazione disponibili al momento della chiusura dell’esercizio.
  • Il principio è coerente con Cass. n. 19671/2013: la competenza fiscale dei componenti negativi dipende dalla concreta verificabilità dell’obbligazione, non soltanto dalla sua connessione economica con l’operazione principale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.