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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39935/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (art. 3, comma 1, nn. 5) e 8), l. 75/1958). I motivi principali: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 n. 8) l. 75/1958 nella parte in cui potrebbe criminalizzare la mera convivenza o rapporto sentimentale con una persona che si prostituisce; 2) censura della valutazione probatoria e mancata assunzione di prova decisiva, deducendo che la convivenza e i contributi economici erano occasionali, che le prestazioni avvenivano fuori dall'abitazione e che non vi era dolo di richiedere/ricavare abitualmente proventi; 3) vizio di motivazione per aver utilizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, condotte per le quali l'imputato era stato in primo grado assolto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la fattispecie di favoreggiamento è residuale e ampia ma richiede comunque una condotta che agevoli l'esercizio della prostituzione e, di norma, una posizione di terzietà o un'attività di intermediazione o utilità concreta. La Corte ha inoltre escluso che la difesa possa ottenere accoglimento mediante una rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità (inadmissibilità delle censure sulla valutazione delle prove) e ha ritenuto infondata la censura sulle attenuanti generiche (potere dei giudici di merito di valorizzare condotte ai fini della pena). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge "Merlin"), art. 3, comma 1, nn. 5) e 8)

    art. 3, comma 1, nn. 5) e 8), l. 75/1958

    La norma si inscrive nel modello abolizionista: non vieta la prostituzione in sé ma incrimina le condotte parallele che favoriscono o sfruttano l'attività. Il numero 8) (favoreggiamento) ha carattere residuale e ampio e può ricomprendere varie forme di agevolazione quando concretamente rendono più facile, sicuro o lucroso l'esercizio del meretricio. Tuttavia la mera convivenza o rapporto sentimentale, privo di comportamenti agevolatori o di utilità economica, non integra automaticamente la fattispecie.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 2, 3, 13, 25, 27, 29, 41 (richiamati dalla difesa)

    La difesa invocava plurime norme costituzionali (diritti fondamentali, libertà personale, principi di legalità e responsabilità penale). La Corte di legittimità ha ritenuto la questione manifestamente infondata rispetto ai parametri costituzionali perché la norma, come interpretata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, non contrasta con quei principi quando applicata a condotte che concretamente agevolano la prostituzione.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b), c) e e); art. 192 c.p.p.; art. 616 c.p.p.

    Art. 606: disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità (non è consentito aggirare il divieto di riesame probatorio con deduzioni formali). Art. 192: regole di valutazione della prova; la Corte ha ricordato che le doglianze sulla valutazione della prova non sono deducibili con art. 606 lett. c) se non si tratta di violazioni previste a pena di nullità. Art. 616: conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità (onere delle spese e fissazione della somma per la Cassa delle ammende).

  • Codice penale

    art. 572 (sfruttamento della prostituzione); art. 133 (determinazione della pena, valutazione di circostanze rilevanti ai fini della pena)

    Art. 572 descrive la fattispecie di sfruttamento, che richiede talvolta elementi di abitualità e di sfruttamento economico. Art. 133 consente comunque al giudice di considerare condotte e circostanze (anche se in altro grado non hanno determinato la condanna per quel reato) ai fini della quantificazione della pena e del riconoscimento delle attenuanti, purché non sia stato accertato che quelle condotte non sussistono.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 141/2019

    La sentenza chiarisce l'opzione tra modelli regolamentarista, proibizionista e abolizionista; conferma che la legge Merlin si ispira al modello abolizionista e che la disposizione sul favoreggiamento ha portata ampia per reprimere le condotte parallele che agevolano la prostituzione. La Corte di Cassazione si è attenuta a tale interpretazione per ritenere infondata la questione di costituzionalità proposta.

Massime di principio

  • La mera convivenza o un rapporto sentimentale con una persona che si prostituisce, di per sé, non integra automaticamente il reato di favoreggiamento della prostituzione: è necessaria una condotta che oggettivamente agevoli l'esercizio dell'attività (intermediazione, messa a disposizione di locali, percezione continuativa di proventi, procurare clienti, ecc.).
  • L'art. 3 n. 8) della legge n. 75/1958 va interpretato nel quadro abolizionista delineato dalla Corte costituzionale: la norma ha portata ampia ma richiede un nesso funzionale tra la condotta del terzo e l'esercizio della prostituzione altrui.
  • In Cassazione le censure sulla valutazione del materiale probatorio sono molto limitate: non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti o degli elementi di prova; le doglianze devono spiegare errori di diritto o vizi logici gravi nella motivazione, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
  • Una questione costituzionale è dichiarata manifestamente infondata se la norma è già stata interpretata coerentemente da Corte costituzionale e giurisprudenza di legittimità; contestazioni generiche sulla libertà personale o autodeterminazione difficilmente prevalgono se dai fatti emerge una concreta agevolazione dell'attività di prostituzione.
  • Condotte per le quali l'imputato sia stato assolto in primo grado non impediscono che i medesimi fatti siano valorizzati ai fini della determinazione della pena o del diniego delle attenuanti generiche, salvo che sia stato accertato che quelle condotte non sussistono.
  • Dal punto di vista procedurale, quando si contesta in Cassazione la violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), occorre inquadrarla correttamente nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 606 c.p.p.; non è possibile trasformare in errore di diritto una mera richiesta di riesame probatorio.

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