Cassazione Penale, Ordinanza n. 38088/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure, la riproposizione di questioni già esaminate in appello e la non sindacabilità in sede di legittimità della determinazione della pena, quando non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già ritenuta responsabile in primo e secondo grado di un tentato furto in abitazione aggravato, ha impugnato la sentenza di appello deducendo: (1) violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), e 533 c.p.p., lamentando una erronea valutazione del compendio probatorio, l'asserita mancanza di motivazione sull'attendibilità delle prove a carico e sul mancato rilievo di quelle a discarico; (2) mancata derubricazione del fatto nella violazione di domicilio; (3) mancata riduzione massima della pena per il tentativo; (4) mancata esplicitazione delle ragioni del diniego dell'attenuante del risarcimento del danno. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, il secondo reiterativo di questioni già disattese con motivazione adeguata, il terzo non sindacabile in cassazione perché volto a una nuova valutazione della pena, e il quarto infondato perché la Corte di merito aveva motivato l'esclusione dell'attenuante valorizzando l'insufficienza dell'offerta risarcitoria rispetto alla gravità del fatto e al danno morale.
Norme richiamate
Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione della prova; la Corte ribadisce che nel ricorso le doglianze probatorie devono essere specifiche e non generiche.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di criterio di decisione sulla colpevolezza, ma la Corte reputa le doglianze inammissibilmente generiche.
Invocato per lamentare vizi di motivazione, ma la Corte evidenzia che la sentenza impugnata era sorretta da apparato argomentativo congruo.
La Corte richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
Richiamato per affermare che la mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità del ricorso.
Invocato dalla difesa per la richiesta di derubricazione nella violazione di domicilio; la Corte lo esclude, ritenendo corretta la qualificazione nel tentato furto in abitazione aggravato.
Richiamato dalla ricorrente quale attenuante del risarcimento del danno, ma la Corte la ritiene legittimamente esclusa per insufficienza della somma offerta.
La Corte richiama la corretta denominazione dell'attenuante del risarcimento del danno, ritenuta non concedibile nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, indicando con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ciascuna doglianza; deduzioni generiche sulla motivazione determinano inammissibilità.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del merito probatorio o della congruità della pena, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- La derubricazione del fatto in un diverso reato non può essere ottenuta in cassazione quando la sentenza di merito abbia logicamente valorizzato gli elementi fattuali incompatibili con la diversa qualificazione proposta.
- L'attenuante del risarcimento del danno presuppone una valutazione concreta dell'adeguatezza dell'offerta risarcitoria rispetto alla gravità del fatto e al pregiudizio subito dalla persona offesa; l'apprezzamento del giudice di merito è censurabile solo se illogico o incongruente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →